Sez. 1, Sentenza n. 26319 del 11/12/2006 (Rv. 593448 - 01)
CONSORZI - OBBLIGATORI | Regione Sicilia - Consorzi per le aree di sviluppo industriale - Obbligatorietà della partecipazione - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
CONSORZI - OBBLIGATORI
E manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 6 della legge della Regione Siciliana 4 gennaio 1984, n. 1, nella parte in cui prevedono come obbligatoria la partecipazione ai consorzi per le aree di sviluppo industriale di tutti quegli enti che, per collocazione territoriale e condizioni soggettive, costituiscano componenti necessarie per assicurare il conseguimento degli obiettivi istituzionali del consorzio, in tal modo incidendo nella materia del diritto privato, in contrasto con gli artt. 14 e 17 dello Statuto regionale: l'ordinamento del diritto privato, che si pone quale limite alla legislazione regionale, identifica infatti un'area riservata alla competenza esclusiva del legislatore statale in riferimento ai rapporti tradizionalmente oggetto di codificazione, ed attiene alla sfera dei rapporti intersoggettivi, non già a quelli che intercorrono tra il privato e l'Amministrazione regionale, né tra gli enti pubblici ed il privato.
Riferimenti normativi: Legge Reg. Sicilia 04/01/1984 num. 1 art. 2, Legge Reg. Sicilia 04/01/1984 num. 1 art. 6 CORTE COST., Costituzione art. 116, Costituzione art. 117 CORTE COST., Regio Decr. Legisl. 15/05/1946 num. 455 art. 14 CORTE COST., Regio Decr. Legisl. 15/05/1946 num. 455 art. 17 CORTE COST., Legge Cost. 26/02/1948 num. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)