diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 1856 del 12/11/1980 Ud. (dep. 07/03/1981) Rv. 147938 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CONCUSSIONE - IN GENERE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - ESTREMI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1980-11-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/147938-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CONCUSSIONE - IN GENERE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - ESTREMI - FATTISPECIE.*

Ricorrono gli estremi della concussione non solo quando la volonta del privato sia coartata attraverso l'esplicita minaccia di danno o sia deviata attraverso l'inganno posto in essere dal pubblico ufficiale, ma anche quando il privato sia determinato a tenere un comportamento, che liberamente non avrebbe assunto, dal timore di subire un danno ove non si pieghi alla volontà del pubblico ufficiale. (nella specie e stato ritenuto configurabile il delitto di cui all'art 317 cod pen nella condotta del medico della mutua che, riservando ai mutuati orari poco agevoli per la visita in ambulatorio li induceva, anche attraverso la richiesta di compensi modesti e prescrivendo i medicinali sui ricettari INAM, ad avvalersi delle prestazioni mediche in un ambulatorio destinato ai privati non mutuati).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 317

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)