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Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro

Testo in vigore al

Capo I. Organizzazione e controlli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1 Funzioni e finalita' dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS

1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), ente pubblico erogatore di servizi, e sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del ministero del tesoro.

2. L'INPS, nel quadro della politica economica generale, adempie alle funzioni attribuitegli con criteri di economicita' e di imprenditorialita', adeguando autonomamente la propria organizzazione all'esigenza di efficiente e tempestiva acquisizione dei contributi ed erogazione delle prestazioni. Alle medesime finalita' deve conformarsi l'azione di controllo e di vigilanza sull'attivita' dell'Istituto.

3. Tra gli scopi istituzionali dell'Istituto rientra anche la gestione di forme di previdenza integrativa nell'ambito delle disposizioni generali derivanti da leggi o regolamenti.

3-bis. L'Istituto svolge attivita' di ricerca, aggiornamento, perfezionamento e formazione post-laurea, nelle materie di propria competenza, per i dipendenti dell'Istituto e per gli iscritti alle gestioni 'Unitaria prestazioni creditizie e sociali', 'Assistenza magistrale' e 'Assistenza Ipost', nonche' attivita' di divulgazione scientifica, anche su commissione, finanziate da soggetti pubblici e privati, nelle medesime materie.

3-ter. L'organizzazione e il funzionamento delle attivita' di cui al comma 3-bis sono disciplinati con regolamento dell'Istituto, nell'ambito delle risorse umane previste a legislazione vigente.

3-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter si provvede nei limiti delle risorse finanziarie stanziate nel bilancio dell'Istituto per le spese di funzionamento.

4. L'esercizio delle attivita' relative alla gestione di forme di previdenza integrativa deve essere effettuato dall'INPS sulla base di un bilancio annuale di previsione separato da quello afferente agli altri fondi amministrati. Alla gestione finanziaria dei fondi integrativi non si applica l'articolo 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370.

Art. 3 Presidente

1. I numeri 2 e 3 del secondo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sono sostituiti dai seguenti:
"2) convoca e presiede il consiglio di amministrazione, il comitato esecutivo ed i comitati per i quali non sia diversamente previsto dalla legge e puo' delegare ad un componente del consiglio di amministrazione la presidenza dei comitati anzidetti;
3) predispone l'ordine del giorno degli argomenti da sottoporre agli organi suddetti, ad eccezione dei comitati per i quali sia diversamente previsto dalla legge, ne promuove l'eventuale istruttoria e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni di tutti gli organi collegiali dell'Istituto".

2. Il quinto comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblca 30 aprile 1970, n. 639, e sostituito dal seguente:
"Nell'ambito dei criteri generali stabiliti dal consiglio di amministrazione, il presidente, ferme restando le disposizioni di cui al decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 1985, n. 72, e successive modificazioni ed integrazioni, puo' delegare la rappresentanza legale dell'ente al direttore generale, ai dirigenti preposti alle unita' centrali e, nell'ambito delle circoscrizioni periferiche, ai dirigenti periferici. In caso di assenza o impedimento dei titolari dei poteri di rappresentanza, l'esercizio dei poteri medesimi e assunto dai funzionari designati a farne le veci, salvo diversa disposizione di regolamento".

Art. 4 Composizione del consiglio di amministrazione

1. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e sostituito dal seguente:
"ART. 3. - 1. Il consiglio di amministrazione e composto, oltre che dal presidente dell'Istituto, che lo presiede, da venti rappresentanti dei lavoratori dipendenti, di cui uno in rappresentanza dei dirigenti di azienda, da quattro rappresentanti dei lavoratori autonomi, da nove rappresentanti dei datori di lavoro, dal presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e da quattro funzionari dell'Amministrazione dello Stato, in rappresentanza rispettivamente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, del Ministero del tesoro, del Ministero del bilancio e della programmazione economica e del Ministro per la funzione pubblica.
2. I rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro sono designati dalle rispettive organizzazioni sindacali piu' rappresentative a livello nazionale.
3. I membri del consiglio di amministrazione sopra elencati sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro".

2. Il consiglio di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore della presente legge prosegue la sua attivita' sino alla scadenza del mandato.

Art. 5 Competenze del consiglio di amministrazione

1. Spetta al consiglio di amministrazione:

  1. a) proporre al Ministro del lavoro e della previdenza sociale una terna di nomi per la nomina del presidente dell'Istituto;

  2. b) nominare due vice presidenti, da scegliersi uno tra i consiglieri rappresentanti dei lavoratori dipendenti ed uno tra i consiglieri rappresentanti dei datori di lavoro;

  3. c) nominare i membri non di diritto del comitato esecutivo;

  4. d) proporre al Ministro del lavoro e della previdenza sociale la nomina ed il trattamento economico del direttore generale, anche in deroga alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e la nomina dei dirigenti generali; designare inoltre il dirigente generale che svolge le funzioni vicarie;

  5. e) deliberare i bilanci consuntivi e preventivi e le eventuali variazioni a questi ultimi;

  6. f) deliberare, sulla base di un programma pluriennale, gli obiettivi e le direttive generali dell'attivita' dell'Istituto e vigilare sulla loro attuazione;

  7. g) deliberare i regolamenti di cui all'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito in legge con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, e, con i criteri di cui all'articolo 1, comma 2, gli altri regolamenti dell'Istituto compresi il regolamento organico e di fine servizio del personale e quello di amministrazione e contabilita', anche in deroga alle disposizioni della legge 20 marzo 1975, n. 70;

  8. h) deliberare l'eventuale costituzione di commissioni consiliari, nominarne i membri e fissarne le norme di funzionamento;

  9. i) deliberare la costituzione di fondi pensionistici integrativi ed i criteri generali per l'impiego dei capitali secondo quanto previsto all'articolo 1;

  10. l) deliberare sulla dotazione organica;

  11. m) deliberare il riordino delle funzioni in materia di contabilita' anche in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696.

Art. 6 Composizione del comitato esecutivo

1. Il primo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e sostituito dal seguente:
"Il comitato esecutivo e presieduto dal presidente dell'Istituto ed e composto, oltre che dal presidente e dai due vicepresidenti, dai seguenti membri eletti dal consiglio di amministrazione nel proprio seno:
1) sei consiglieri scelti tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti;
2) due consiglieri scelti tra i rappresentanti dei datori di lavoro;
3) due consiglieri scelti per turni biennali tra i rappresentanti dei lavoratori autonomi;
4) i rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro in seno al consiglio di amministrazione".

Art. 7 Competenze del comitato esecutivo

1. Il comitato esecutivo esercita i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, assumendo i provvedimenti di carattere generale attinenti all'organizzazione ed al personale dell'Istituto.

2. Non e consentita l'attribuzione di specifiche deleghe ai singoli componenti del comitato esecutivo.

3. Il comitato esecutivo puo' delegare particolari funzioni ed attribuzioni ad altri organi centrali e periferici, nonche' a dirigenti dell'Istituto.

4. Il comitato esecutivo esercita inoltre tutte le attribuzioni ad esso demandate da leggi e regolamenti e le funzioni che non siano comprese nella sfera di competenza degli altri organi di amministrazione dell'Istituto.

Art. 8 Procedure di controllo

1. L'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1979, n. 639, e sostituito dal seguente:
"ART. 53. - 1. L'Istituto e sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero
del tesoro, che esercitano le relative funzioni secondo le vigenti disposizioni e nel rispetto dell'autonomia e delle finalita' dell'Istituto.
2. I regolamenti e le delibere contenenti criteri direttivi generali adottati dal consiglio di amministrazione, nonche' gli atti non espressamente soggetti per legge ad approvazione ministeriale sono immediatamente esecutivi e vengono trasmessi, ai sensi del comma 1, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro del tesoro.
3. Le delibere con cui il consiglio di amministrazione definisce o modifica la dotazione organica del personale o quella dei dirigenti sono trasmesse per l'approvazione al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale entro sessanta giorni dalla data di ricezione delle delibere stesse le approva o le restituisce, con motivati rilievi, per il riesame del consiglio di amministrazione. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede all'approvazione di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.
4. Per i rilievi riguardanti i vizi di leggittimita' devono essere espressamente indicate le norme di legge che si ritengono violate.
5. Trascorso il termine di sessanta giorni, le delibere non restituite diventano esecutive. In caso di motivata richiesta di chiarimenti, il decorso del termine e sospeso fino alla data in cui sono forniti i chiarimenti richiesti.
6. Le delibere diventano comunque esecutive qualora, nonostante i rilievi, siano motivatamente confermate con nuova deliberazione del consiglio di amministrazione, sempreche' i rilievi mossi non attengano a vizi di legittimita'.
7. I controlli di cui al presente articolo sostituiscono quelli previsti dall'articolo 29 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni ed integrazioni.
8. La Corte dei conti esercita il controllo continuativo sulla gestione dell'Istituto con le modalita' previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, in quanto compatibili e riferisce al Parlamento sulla efficienza economica e finanziaria dell'attivita' svolta nell'esercizio esaminato".

Art. 9 Controllo sui bilanci

1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, puo' formulare motivati rilievi sui bilanci preventivi e su quelli consuntivi nonche' sulle note di variazione al bilancio di previsione, rinviando i bilanci medesimi e le note di variazione a nuovo esame da parte del consiglio di amministrazione per le motivate decisioni definitive.

2. I suddetti rilievi devono essere formulati, per i bilanci, entro sessanta giorni e, per le note di variazione, entro trenta giorni dalla data di ricezione. Trascorsi detti termini il bilancio di previsione e le note di variazione diventano esecutivi.

Art. 10 Collegio dei sindaci

1. Il collegio dei sindaci vigila sulla legittimita' e regolarita' contabile di tutte le gestioni amministrate dall'Istituto e, nell'ambito di tale attribuzione, esercita il controllo sugli atti relativi alla gestione del patrimonio e sul bilancio dell'ente e redige le relazioni sui bilanci di previsione, sui conti consuntivi e sugli stati patrimoniali riferendone al consiglio di amministrazione.

2. Il collegio sindacale e composto da:

  1. a) quattro rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con qualifica non inferiore a dirigente generale, di cui uno con funzioni di presidente;

  2. b) tre rappresentanti del Ministero del tesoro, con la qualifica non inferiore a dirigente generale, di cui uno con funzioni di vice presidente.

3. Per ciascuno dei componenti del collegio e nominato un membro supplente.

4. I componenti del collegio sindacale intervengono alle sedute del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo e dei comitati previsti per le varie gestioni.

5. Su designazione del presidente del collegio assistono normalmente alle adunanze degli altri organi centrali almeno due sindaci, uno dei quali puo' essere scelto anche tra quelli supplenti.

6. I sindaci non possono far parte di commissioni e comitati comunque istituiti nell'ambito dell'Istituto, ne' ricevere incarichi di studio o di consulenza.

7. Il colleggio dei sindaci e costituito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro.

8. Il presidente del collegio e nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro del tesoro. Con lo stesso decreto e designato, tra i rappresentanti del Ministero del tesoro, il vice presidente del collegio.

9. I componenti effettivi del collegio dei sindaci ed il magistrato della Corte dei conti delegato al controllo dell'Istituto sono collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 58 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni.

10. Sono abrogati gli articoli 29, 30, 31 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, ed ogni altra disposizione in, contrasto o incompatibile con il presente articolo.

Art. 11 Responsabilita' degli amministratori

1. Il diritto al risarcimento dei danni arrecati all'Amministrazione da parte dei componenti degli organi dell'Istituto, nell'esercizio delle loro funzioni, si estingue con il decorso del termine di prescrizione ordinaria prevista dal codice civile, che inizia a decorrere dal giorno in cui si e verificato il fatto causativo del danno.

Art. 12 Direttore generale

1. L'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e sostituito dal seguente:
"ART. 8. - 1. Il direttore generale dell'INPS: sovraintende all'organizzazione, all'attivita' e al personale dell'Istituto, assicurandone l'unita' operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo, nel rispetto dei criteri generali e delle direttive stabilite dal consiglio di amministrazione; partecipa con voto consultivo alle sedute del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo e dei comitati amministratori delle gestioni, fondi o casse con facolta' di iniziativa e proposta e dispone l'esecuzione delle deliberazioni dagli stessi adottate.
2. Il direttore generale formula proposte in materia di ristrutturazione operativa dell'Istituto, consistenza degli organici e promozione dei dirigenti ed esercita ogni altro potere attribuitogli dal presidente, dal consiglio di amministrazione, dal comitato esecutivo o dai comitati di gestione, speciali o di vigilanza.
3. Il direttore generale e scelto tra i dirigenti generali dell'Istituto ovvero tra esperti delle discipline attinenti ai compiti dell'Istituto stesso ed e nominato con decreto del Presidente della Repubblica promosso dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del consiglio di amministrazione, per un periodo di cinque anni rinnovabile.
4. Il trattamento economico del direttore generale e determinato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta del consiglio di amministrazione dell'Istituto.
5. In caso di assenza o di impedimento, il direttore generale e' sostituito dal dirigente generale che esplica le funzioni di vicario, che ne assume tutte le funzioni comprese quelle delegate, salvo diversa determinazione dell'organo delegante.
6. In caso di vacanza dell'ufficio di direttore generale, il presidente convoca il consiglio di amministrazione entro il termine di trenta giorni per la proposta di competenza. Fino alla nomina del nuovo direttore generale, le funzioni sono assunte dal dirigente generale che esplica le funzioni di vicario".

2. Al direttore generale si applicano le norme sull'incompatibilita', nonche' quelle sul limite massimo di eta' per la permanenza in servizio stabilite per il personale dell'Istituto.

Art. 13 Competenze dei dirigenti

1. I dirigenti dell'Istituto esercitano le attribuzioni loro conferite dalla legge, dai regolamenti e dagli organi, o che, comunque, non siano dalla legge attribuite alla competenza degli organi dell'Istituto e del direttore generale, ed assicurano, per quanto di competenza, il conseguimento degli obiettivi fissati nei programmi approvati dal consiglio di amministrazione. Lo stato giuridico ed il trattamento economico sono disciplinati dal decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 1985, n. 72, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. I dirigenti garantiscono l'imparzialita' e il buon andamento dell'amministrazione attenendosi ai principi della legalita', della tempestivita' e della economicita' della gestione; rispondono agli organi di amministrazione dei risultati dell'attivita' svolta dagli apparati cui sono preposti e della gestione delle risorse ad essi demandate.

3. L'attribuzione della qualifica di dirigente superiore e deliberata dal comitato esecutivo, su proposta del direttore generale, sulla base di criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione che tengano conto delle capacita' professionali, della cultura e delle attitudini individuali del dirigente; sono scrutinabili i primi dirigenti con un'anzianita' minima di tre anni nella qualifica.

4. Il comitato esecutivo delibera la concessione di una indennita' di funzione, in presenza dell'effettivo esercizio della funzione stessa, determinandola sulla base dell'importanza della funzione e delle connesse responsabilita', nonche' dei disagi derivanti dalla mobilita' e stabilisce i criteri generali per l'utilizzo temporaneo di dirigenti in funzioni diverse da quelle della qualifica rivestita.

5. I posti vacanti nella qualifica di dirigente sono coperti per la meta' con il sistema del concorso pubblico di cui alla legge 10 luglio 1984, n. 301, e per l'altra meta' mediante concorso riservato o scrutinio per merito comparativo tra i funzionari del nono livello funzionale. I criteri e le modalita' del concorso riservato o dello scrutinio sono stabiliti dal comitato esecutivo.

6. L'attivita' di formazione per l'accesso alla dirigenza e quella di perfezionamento, specializzazione e aggiornamento professionale dei dirigenti e del restante personale sono svolte da apposite strutture dell'Istituto anche in collaborazione con analoghe strutture dello Stato e degli altri enti pubblici.

7. La preposizione dei dirigenti generali alle relative funzioni, nell'ambito dell'amministrazione di appartenenza, e effettuata per gli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dai rispettivi consigli di amministrazione, che ne danno notizia alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 14 Modalita' dei dirigenti

1. L'indennita' di trasferta prevista per i dirigenti degli enti pubblici non economici, comandati in missione, viene liquidata in
misura ridotta qualora gli stessi
chiedano il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto e per l'alloggio.

2. Nel caso di trasferimento d'ufficio in altra citta', al personale di cui al comma 1 spetta il rimborso, per i primi due anni di permanenza nella nuova destinazione, delle spese sostenute per la locazione di un alloggio adeguato alle esigenze familiari.

Art. 15 Funzionari direttivi

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al personale degli enti pubblici disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, in possesso della qualifica di direttore o consigliere capo ed equiparate ovvero delle qualifiche inferiori della ex-categoria direttiva, alla data degli inquadramenti operati in attuazione delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, e esteso ad personam, e sulla base delle anzianita' di servizio a ciascuno gia' riconosciute e non riassorbibili, rispettivamente il trattamento giuridico ed economico degli ispettori generali e dei direttori di divisione di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modifiche e integrazioni.

2. In sede di contrattazione articolata sono individuate posizioni funzionali di particolare rilievo da attribuire ai funzionari della categoria direttiva della ottava e nona qualifica e vengono determinate le indennita' per l'effettivo espletamento delle funzioni medesime da attribuire al personale in questione in aggiunta a quelle previste dagli accordi di categoria. Le funzioni indennizzabili e l'ammontare delle predette indennita' sono definite sulla scorta di criteri che tengano conto del grado di autonomia e del livello di responsabilita' e di preparazione professionale richiesti per la preposizione a strutture organizzative, a compiti di studio, di ricerca e progettazione, a funzioni di elevata specializzazione dell'area informatica, ad attivita' ispettive di particolare complessita', nonche' a funzioni vicarie. I dirigenti preposti alle strutture rispondono della corretta attribuzione delle indennita' di cui al presente comma.

Art. 16 Difesa legale

1. La difesa degli amministratori e dei dipendenti dell'Istituto convenuti in giudizio civile o sottoposti ad azione penale per fatti connessi all'esercizio delle loro attribuzioni puo' essere assunta anche dai legali del ruolo professionale dell'amministrazione, ed a carico di questa, previa autorizzazione del comitato esecutivo.

Art. 17 Emanazione dei regolamenti

1. I regolamenti previsti dal presente capo, ad eccezione di quelli concernenti i procedimenti di delegificazione, sono adottati entro il limite massimo di otto mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

2. In attesa dell'emanazione dei regolamenti di cui al comma 1, l'organizzazione e la gestione dell'ente restano disciplinate dal preesistente ordinamento.

Art. 18 Progetti speciali

1. In relazione ad impegni derivanti dall'attuazione di disposizioni legislative sull'erogazione delle prestazioni e sulla riscossione ed accreditamento dei contributi ovvero per particolari esigenze organizzative connesse a tali settori, l'Istituto elabora progetti a termine finalizzati a tali scopi da realizzare anche attraverso la selezione ed assunzione di personale, su base regionale, mediante contratti di formazione e lavoro e contratti a termine.

2. Con la contrattazione articolata di ente sono stabiliti i criteri per la corresponsione, al personale e ai dirigenti che partecipano alla elaborazione e realizzazione dei progetti di cui al comma 1, di compensi incentivanti la produttivita'.

3. Al finanziamento di quanto previsto dai commi precedenti si provvede mediante una quota non superiore allo 0,10 per cento delle entrate indicate nel bilancio di previsione dell'Istituto.

3-bis. I progetti di cui al comma 1 dovranno in particolare essere finalizzati alla realizzazione di programmi per la lotta e il recupero delle omissioni ed evasioni contributive, sulla base di specifiche, in termini finanziari, che verranno sottoposte all'esame del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Il comitato esecutivo dell'Istituto definira' la quota dello stanziamento fissato ai sensi del comma 3 da destinare al finanziamento di incentivi connessi alla realizzazione dei predetti programmi. Tale quota non puo' essere comunque inferiore al 50 per cento della somma destinata a compensi incentivanti. Il pagamento dei compensi di cui al presente comma e' disposto previa valutazione e verifica dei risultati conseguiti, che dovranno essere comunicati al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 19 Conferimento di incarichi professionali

1. Per le esigenze connesse alla progettazione e realizzazione di sistemi informativi complessi, alla revisione e riordinamento delle funzioni di contabilita' ed agli investimenti delle risorse finanziarie dei fondi integrativi di cui all'articolo 1, l'Istituto puo' deliberare il conferimento di incarichi di consulenza professionale ad esperti altamente specializzati. Il relativo compenso e stabilito dal comitato esecutivo.

2. E' fatto divieto di assumere con il contratto di cui al comma 1 personale gia' alle dipendenze dello stesso Istituto. In sede di prima applicazione, l'assunzione di tale personale, con il contratto di cui al comma 1 e nel limite massimo di cinque unita', e' consentita sempreche' la cessazione del servizio sia intervenuta in data anteriore al quinquiennio precedente l'assunzione predetta.

3. Il numero massimo degli incarichi di cui al comma 1 non puo' superare le venticinque unita'.