Sez. 2, Sentenza n. 23343 del 09/09/2008 (Rv. 605202 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE | Compravendite immobiliari distinte ma contenute in unico e contestuale documento negoziale - Domanda di risoluzione formulata in unico atto di citazione - Litisconsorzio necessario - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE
Non sussiste il litisconsorzio necessario tra più parti che hanno autonomamente stipulato singoli contratti di compravendita immobiliare anche se trasfusi in un unico e contestuale documento negoziale essendo irrilevante la proposizione con unico atto di citazione della domanda di risoluzione riguardante ciascuno di essi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1321, Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 103
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)