Sez. L, Sentenza n. 23663 del 06/11/2014 (Rv. 633210 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Contenzioso relativo all'attribuzione di prestazioni per l' invalidità civile - Partecipazione del Ministero del Tesoro - Art. 42 del d.l. n. 269 del 2003, convertito nella legge n. 326 del 2003 - Litisconsorzio necessario - Attribuzione di ruolo di parte processuale - Conseguenze - Responsabilità nei confronti della parte vittoriosa per le spese di lite e per le spese di c.t.u. - Configurabilità.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
In tema di invalidità civile, la partecipazione necessaria al giudizio del Ministero del Tesoro, prevista dall'art. 42 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, ancorché nei suoi confronti non sia stata spiegata alcuna domanda, non comporta l'assunzione, da parte del Ministero, della veste di parte solo in senso formale, ma gli attribuisce un ruolo di parte in senso processuale, con la conseguenza che a carico di esso può gravare la responsabilità nei confronti della parte vittoriosa sia per le spese di lite, sia per le spese della consulenza tecnica di ufficio.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 42 CORTE COST., Legge 24/11/2003 num. 326 art. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)