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Sez. T, Ordinanza n. 18712 del 09/07/2025 (Rv. 675194-01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI PER LA COOPERAZIONE - IN GENERE | Esenzione ex art. 12 l. n. 904 del 1977 - Presupposti - Requisiti per entrare nel sistema agevolativo - Sufficienza - Esclusione - Presentazione della dichiarazione dei redditi e corretta tenuta della contabilità - Necessità - Ragioni.
Stato
decisa il 2025-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/675194-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI PER LA COOPERAZIONE - IN GENERE

In tema di agevolazioni tributarie in favore di società cooperative, non è sufficiente, per l'applicazione del beneficio previsto dall'art. 12 della l. n. 904 del 1977, che la cooperativa possieda i requisiti necessari per entrare nel sistema agevolativo, ma è necessario, pur in assenza di una esplicita indicazione legislativa, che essa abbia, con riferimento allo specifico periodo di imposta, regolarmente presentato la dichiarazione dei redditi e correttamente tenuto la contabilità, in quanto l'Amministrazione finanziaria deve essere messa in condizione di svolgere il proprio compito di controllo e accertamento dei presupposti per godere dei benefici in questione.

Legge 16/12/1977 num. 904 art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)