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Sez. 6, Sentenza n. 1527 del 02/07/1981 Cc. (dep. 24/11/1981) Rv. 151121 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - INTERESSI CIVILI - IMPUGNAZIONE PER I SOLI INTERESSI CIVILI - PROCESSO DI ESECUZIONE - ART. 202 SECONDO COMMA COD. PROC. PEN. - OBBLIGO DI APPLICAZIONE - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1981-07-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/151121-01

IMPUGNAZIONI PENALI - INTERESSI CIVILI - IMPUGNAZIONE PER I SOLI INTERESSI CIVILI - PROCESSO DI ESECUZIONE - ART. 202 SECONDO COMMA COD. PROC. PEN. - OBBLIGO DI APPLICAZIONE - SUSSISTENZA.*

La previsione dell'art. 202 secondo comma cod. proc. pen. (per cui la dichiarazione delle impugnazioni proposte solo per la tutela delle ragioni risarcitorie o restitutorie deve essere notificato alle altre parti) ha carattere generale e si applica anche nel processo di esecuzione (fattispecie in tema di procedura incidentale).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 202 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 628 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)