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Approvazione dello statuto della Regione siciliana

Testo in vigore al

Art. 17

1. Entro i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato, l'Assemblea regionale puo', al fine di soddisfare alle condizioni particolari ed agli interessi propri della Regione, emanare leggi, anche relative all'organizzazione dei servizi, sopra le seguenti materie concernenti la Regione:

  1. a) comunicazioni e trasporti regionali di qualsiasi genere;

  2. b) igiene e sanita' pubblica;

  3. c) assistenza sanitaria;

  4. d) istruzione media e universitaria;

  5. e) disciplina del credito, delle assicurazioni e de risparmio;

  6. f) legislazione sociale: rapporti di lavoro, previdenza ed assistenza sociale, osservando i minimi stabiliti dalle leggi dello Stato;

  7. g) annona;

  8. h) assunzione di pubblici servizi;

  9. i) tutte le altre materie che implicano servizi di prevalente interesse regionale.

Art. 18

1. L'Assemblea regionale puo' emettere voti, formulare progetti sulle materie di competenze degli organi dello Stato che possano interessare la Regione, e presentarli alle Assemblee legislative dello Stato.

Art. 19

1. L'Assemblea regionale, non piu' tardi del mese di gennaio, approva il bilancio della Regione per il prossimo nuovo esercizio, predisposto dalla Giunta regione le.

2. L'esercizio finanziario ha la stessa decorrenza di quello dello Stato.

3. All'approvazione della stessa Assemblea e' pure sottoposto il rendiconto generale della Regione.

Sezione II. Funzioni del Presidente e della Giunta regionale.

Art. 20

1. Il Presidente e gli Assessori regionali, oltre alle funzioni esercitate in base agli articoli 12, 13 comma 1 e 2; 19 comma 1, svolgono nella Regione le funzioni esecutive ed amministrative concernenti le materie di cui agli articoli 14, 15 e 17. Sulle altre non comprese negli articoli 14, 15 e 17 svolgono un'attivita' amministrativa secondo le direttive del Governo dello Stato.

2. Essi sono responsabili di tutte le loro funzioni, rispettivamente, di fronte all'Assemblea regionale ed al Governo dello Stato.

Art. 21

1. Il Presidente e' Capo del Governo regionale e rappresenta la Regione.

2. Egli rappresenta altresi' nella Regione, il Governo dello. Stato, che puo' tuttavia inviare temporaneamente propri commissari per la esplicazione di singole funzioni statali.

3. Col rango di Ministro partecipa al Consiglio dei Ministri con voto deliberativo nelle materie che interessano la Regione.

Art. 22

1. La Regione ha diritto di partecipare con un suo rappresentante, nominato dal Governo regionale, alla formazione delle tariffe ferroviarie dello Stato ed alla istituzione e regolamentazione del servizi nazionali di comunicazione e trasporti, terrestri, marittimi ed aerei, che possano comunque interessare la Regione.

Titolo III. Organi giurisdizionali.

Art. 23

1. Gli organi giurisdizionali centrali avranno in Sicilia le rispettive sezioni per gli affari concernenti la Regione.

2. Le Sezioni del Consiglio di Stato e della Corte del conti svolgeranno altresi' le funzioni, rispettivamente, consultive e di controllo amministrativo e contabile.

3. I magistrati della Corte dei conti sono nominati, di accordo, dai Governi dello Stato e della Regione.

4. I ricorsi amministrativi, avanzati in linea straordinaria contro atti amministrativi regionali, saranno decisi dal Presidente regionale, sentite le Sezioni regionali del Consiglio di Stato.

Art. 24

1. E' istituita in Roma un'Alta Corte con sei membri e due supplenti, oltre il Presidente ed il Procuratore generale nominato in pari numero dalle Assemblee legislative dello Stato e della Regione, e scelti fra persone di speciale competenza in materia giuridica.

2. Il Presidente ed il Procuratore generale sono nominati dalla stessa Alta Corte.

3. L'onere finanziario riguardante l'Alta Corte e' ripartito egualmente fra lo Stato e la Regione.

Art. 25

1. L'Alta Corte giudica sulla costituzionalita':

  1. a) delle leggi emanate dall'Assemblea regionale;

  2. b) delle leggi e dei regolamenti emanati dallo Stato, rispetto al presente statuto ed ai fini della efficacia dei medesimi entro la Regione.

Art. 26

1. L'Alta Corte giudica pure del reati compiuti dal Presidente e dagli Assessori regionali nell'esercizio delle funzioni di cui al presente Statuto, ed accusati dall'Assemblea regionale.

Art. 27

1. Un Commissario, nominato dal Governo dello Stato, promuove presso l'Alta Corte i giudizi di cui agli articoli 25 e 26 e, in quest'ultimo caso, anche in mancanza di accuse da parte dell'Assemblea regionale.

Art. 28

1. Le leggi dell'Assemblea regionale sono inviate entro tre giorni dall'approvazione al Commissario dello Stato, che entro i successivi cinque giorni puo' impugnarle davanti l'Alta Corte.

Art. 29

1. L'Alta Corte decide sulle impugnazione entro venti giorni dalla ricevuta delle medesime.

2. Decorsi otto giorni, senza che al Presidente regionale sia pervenuta copia dell'impugnazione, ovvero scorsi trenta giorni dalla impugnazione, senza che al Presidente regionale sia pervenuta da parte dell'Alta Corte sentenza di annullamento, le leggi sono promulgate ed immediatamente pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione.

Art. 30

1. Il Presidente regionale, anche su voto dell'Assemblea regionale, ed il Commissario di cui all'art. 27, possono impugnare per incostituzionalita' davanti l'Alta Corte le leggi ed i regolamenti dello Stato, entro trenta giorni dalla pubblicazione.

Titolo IV. Polizia.

Art. 31

1. Al mantenimento dell'ordine pubblico provvede il Presidente regionale a mezzo della polizia dello Stato, la quale nella Regione dipende disciplinarmente, per l'impiego e l'utilizzazione, dal Governo, regionale. Il Presidente della Regione puo' chiedere l'impiego delle Forze armate dello Stato.

2. Tuttavia il Governo dello Stato potra' assumere la direzione dei servizi di pubblica sicurezza, a richiesta del Governo regionale, congiuntamente al Presidente dell'Assemblea e, in casi eccezionali, di propria iniziativa, quando siano compromessi l'interesse generale dello Stato e la sua sicurezza.

3. Il Presidente ha anche il diritto di proporre, con richiesta motivata al Governo centrale, la rimozione o il trasferimento fuori dell'Isola dei funzionari di polizia.

4. Il Governo regionale puo' organizzare corpi speciali di polizia amministrativa per la tutela di particolari servizi ed interessi.

Titolo V. Patrimonio e finanze.

Art. 32

1. I beni di demanio dello Stato, comprese le acque pubbliche esistenti nella Regione, sono assegnati alla Regione, eccetto quelli che interessano la difesa, dello Stato o servizi di carattere nazionale.

Art. 33

1. Sono altresi' assegnati alla Regione e costituiscono il suo patrimonio, i beni dello Stato oggi esistenti nel territorio della Regione e che non sono della specie di quelli indicati nell'articolo precedente.

2. Fanno parte del patrimonio indisponibile della Regione: le foreste, che a norma delle leggi in materia costituiscono oggi il demanio forestale dello Stato nella Regionale; le miniere, le cave e torbiere, quando la disponibilita' ne e' sottratta al proprietario del fondo; le cose d'interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico ed artistico, da chiunque, ed in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo regionale; gli edifici destinati a sede di uffici pubblici della Regione coi loro arredi e gli altri beni destinati a un pubblico servizio della Regione.

Art. 34

1. I beni immobili che si trovano nella Regione e che non sono in proprieta' di alcuno, spettano al patrimonio della Regione.

Art. 35

1. Gli impegni gia' assunti dallo Stato verso gli, enti regionali sono mantenuti con adeguamento al valore della moneta all'epoca del pagamento.

Art. 36

1. Al fabbisogno finanziario della Regione si provvede con i redditi patrimoniali della Regione a mezzo di tributi, deliberati dalla medesima.

2. Sono pero' riservate allo Stato le imposte di produzione e le entrate dei monopoli dei tabacchi e del lotto.

Art. 37

1. Per le imprese industriali e commerciali, che hanno la sede centrale fuori del territorio della Regione, ma, che in essa hanno stabilimenti ed impianti, nell'accertamento dei redditi viene determinata la quota del reddito da attribuire agli stabilimenti ed impianti medesimi.

2. L'imposta relativa a detta quota, compete alla Regione ed e' riscossa dagli organi di riscossione della medesima.