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Sez. 5, Sentenza n. 11947 del 13/07/2012 (Rv. 623333 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Concordato preventivo biennale introdotto dall'art. 33 del d.l. n. 269 del 2003 convertito nella legge n. 326 del 2003 - Ambito applicativo - Estensione anche all'I.R.A.P. - Esclusione - Conseguenze - Preclusione del diritto al rimborso dell'I.R.A.P. - Esclusione.
Stato
decisa il 2012-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623333-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale, il concordato preventivo biennale introdotto dall'art. 33 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326, concerne essenzialmente le imposte sui redditi con limitati effetti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, mentre da esso esula l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), atteso il tenore testuale della disposizione, che, tra l'altro, rinvia, per la determinazione del significato dei termini "ricavi" e "compensi", alle disposizioni in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto. Ne consegue che l'adesione al concordato non comporta effetti preclusivi ai fini del diritto al rimborso dell'imposta regionale in questione.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 33, Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE, DPR 29/10/1972 num. 633 art. 54, DPR 29/10/1972 num. 633 art. 55 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 50, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 53

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)