Sez. 3, Sentenza n. 6045 del 03/12/1985 (Rv. 443182 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - SENTENZA D'APPELLO SULLA COMPETENZA E SUL MERITO - CENSURE DELLA PARTE LIMITATA ALLA STATUIZIONE SULLA COMPETENZA - RIMEDI ESPERIBILI.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - SENTENZA D'APPELLO SULLA COMPETENZA E SUL MERITO - CENSURE DELLA PARTE LIMITATA ALLA STATUIZIONE SULLA COMPETENZA - RIMEDI ESPERIBILI.*
L'impugnazione esperibile avverso la sentenza di appello che abbia deciso sulla Competenza e sul merito, ove la parte intenda censurare solo la prima statuizione, è il ricorso per regolamento di Competenza e non il ricorso ordinario per Cassazione, il quale non può convertirsi in istanza di regolamento, qualora non risulti osservato il termine di trenta giorni stabilito dall'art. 47, secondo comma, cod. proc. civ. e decorrente dalla comunicazione (con biglietto di cancelleria) della sentenza. (V 5084/82, mass n 422977; (V 1711/82, mass n 415546).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)