Sez. 5, Sentenza n. 3431 del 20/02/2015 (Rv. 635112 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - DETERMINAZIONE | Indennità di trasferta forfettaria a favore del personale non viaggiante - Imponibilità - Limiti - Condizioni.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - DETERMINAZIONE
In tema di determinazione del reddito da lavoro dipendente, l'indennità di trasferta forfettaria a favore del personale non viaggiante non concorre a formare il reddito imponibile per l'importo giornaliero di euro 46, 48 (77, 47 per le trasferte all'estero) a condizione che la prestazione lavorativa fuori sede sia svolta nella data indicata, in modo da consentire di tenere conto, ai fini della riduzione dei limiti massimi di non imponibilità delle somme erogate a tale titolo, dei rimborsi a piè di lista riscossi dal lavoratore.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 51 com. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/12/2003 num. 344
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)