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Sez. 6, Sentenza n. 11000 del 06/06/1986 Ud. (dep. 15/10/1986) Rv. 173988 - 01

ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - FACOLTÀ RELATIVE ALLE COMUNICAZIONI O CONVERSAZIONI - AUTORIZZAZIONE DEL MAGISTRATO - PRESUPPOSTI.*
Stato
decisa il 1986-06-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/173988-01

ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - FACOLTÀ RELATIVE ALLE COMUNICAZIONI O CONVERSAZIONI - AUTORIZZAZIONE DEL MAGISTRATO - PRESUPPOSTI.*

Ai fini della legittimità del decreto con cui il magistrato autorizza gli ufficiali di polizia giudiziaria ad intercettare conversazioni telefoniche, è necessario e sufficiente che in concreto risulti dall'esame complessivo del provvedimento, anche in virtù del semplice riferimento al contenuto di Atti di polizia, che l'autorizzazione sia richiesta in un caso di indagini relative ai reati rientranti tra quelli elencati nell'art. 226 - bis cod. proc. pen. e dei quali sia fornita una "notitia criminis" sufficientemente circostanziata. (V mass n 158018).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 226 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)