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Sez. L - , Sentenza n. 24031 del 12/10/2017 (Rv. 646101 - 02)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - EFFETTI E DURATA - IN GENERE | Effetto interruttivo della prescrizione - Conoscenza legale dell'atto giudiziale o stragiudiziale del creditore - Necessità - Deposito del ricorso nel rito del lavoro - Idoneità - Esclusione - Notificazione dell'atto al convenuto - Necessità.
Stato
decisa il 2017-10-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646101-02

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - EFFETTI E DURATA - IN GENERE

L'effetto interruttivo della prescrizione esige, per la propria produzione, che il debitore abbia conoscenza (legale, non necessariamente effettiva) dell'atto giudiziale o stragiudiziale del creditore; esso, pertanto, in ipotesi di domanda proposta nelle forme del processo del lavoro, non si produce con il deposito del ricorso presso la cancelleria del giudice adito, ma con la notificazione dell'atto al convenuto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2934, Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)