Sez. 2, Ordinanza n. 22789 del 06/07/2026 (Rv. 678941-01)
CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - VOLONTARIA (PROCURA) - IN GENERE | Potere di rappresentanza - Stipula del contratto per cui è stato conferito - Consumazione del potere - Invalidità del contratto - Irrilevanza.
CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - VOLONTARIA (PROCURA) - IN GENERE
Il potere di rappresentanza conferito con procura speciale si consuma definitivamente con la stipula del contratto per cui è stato conferito, a nulla rilevando l'eventuale invalidità del negozio stipulato in nome e per conto altrui.
Cod. Civ. art. 1387, Cod. Civ. art. 1394, Cod. Civ. art. 1722 lett. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)