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Sez. L, Sentenza n. 523 del 22/01/1981 (Rv. 411008 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE - DISCIPLINA ANTERIORE ALLA LEGGE N 532 DEL 1977 - MANCATA SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DEL PRESIDENTE E DI UNO DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO - NULLITA - DEDUCIBILITA CON I MOTIVI DI IMPUGNAZIONE.*
Stato
decisa il 1981-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/411008-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE - DISCIPLINA ANTERIORE ALLA LEGGE N 532 DEL 1977 - MANCATA SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DEL PRESIDENTE E DI UNO DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO - NULLITA - DEDUCIBILITA CON I MOTIVI DI IMPUGNAZIONE.*

La mancata sottoscrizione della sentenza da parte del Presidente e di uno dei componenti del collegio, prima dell'entrata in vigore della legge 8 agosto 1977 n 532, che ha modificato la disciplina della sottoscrizione delle sentenze, concreta un'ipotesi di sottoscrizione incompleta e parziale che da luogo non ad inesistenza, ma a nullita dell'atto, convertibile in motivo di impugnazione. (V 19/80, mass n 403381; (V 3866/78, mass n 393439; (V 2610/78, mass n 391965).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Legge 08/08/1977 num. 532 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)