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Sez. 2, Sentenza n. 119 del 15/01/1974 (Rv. 367679 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTROVERSIE INDIVIDUALI - PROCEDIMENTO - DI PRIMO GRADO - PROVE - IN GENERE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE - POTERE DI IMPULSO ISTRUTTORIO - MANCATO ESERCIZIO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1974-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/367679-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTROVERSIE INDIVIDUALI - PROCEDIMENTO - DI PRIMO GRADO - PROVE - IN GENERE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE - POTERE DI IMPULSO ISTRUTTORIO - MANCATO ESERCIZIO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Il mancato Esercizio del potere discrezionale di impulso istruttorio, attribuito al giudice del merito dall'art 439 cod proc civ nelle controversie individuali di lavoro, non puo formare oggetto di Sindacato in Sede di legittimita, quando la pronuncia di merito sia fondata su elementi idonei a sorreggere la decisione. (V 1858'73, mass n 364883; 1702'73, mass n 364623).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 439

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)