Sez. 6, Sentenza n. 31 del 26/11/2002 Cc. (dep. 08/01/2003) Rv. 225709 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN ALTRI PROCEDIMENTI | Nozione - Apprezzamento delle risultanze quali elementi di prova - Utilizzazione delle risultanze solo quali notizie del reato o meri spunti per il compimento di ulteriori investigazioni - Applicabilità dei limiti e delle prescrizioni di cui all'art. 270 cod. proc. pen. - Esclusione.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN ALTRI PROCEDIMENTI
Le prescrizioni dell'art. 270 cod. proc. pen. a proposito dell'utilizzazione in procedimenti diversi delle risultanze acquisite mediante intercettazioni telefoniche riguardano l'apprezzamento di dette risultanze quali elementi di prova, e non attengono invece alla loro valorizzazione come fonti della notizia di reato o semplici spunti per nuove e diverse investigazioni. Ne consegue che, quando in un procedimento siano state effettuate intercettazioni telefoniche sulla base di conoscenze tratte da altre intercettazioni, compiute in un diverso procedimento, non è necessario per l'utilizzazione delle prime che si provveda al deposito degli atti concernenti le seconde ai sensi dell'art. 270 comma 2 del codice di rito.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 270 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 270 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)