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Sez. 5, Sentenza n. 5049 del 02/03/2011 (Rv. 617124 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI | Accertamento di maggior imponibile su base presuntiva - Percentuale di ricarico applicata dal contribuente l'anno precedente - Riferimento - Legittimità - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617124-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, i principi di inerenza dei dati raccolti ad un determinato e specifico periodo di imposta e di effettività della capacità contributiva escludono la legittimità della "supposizione della costanza del reddito" in anni diversi da quello in cui è stata accertata la produzione, ma non precludono all'Amministrazione finanziaria di avvalersi, nell'accertamento del reddito (o del maggior reddito), di dati o notizie comunque raccolti, con la conseguenza che la percentuale di ricarico può essere legittimamente determinata con riferimento alla dichiarazione del contribuente relativa al periodo di imposta precedente, a fronte di un volume di vendite accertato sulla base di dati afferenti all'esercizio in corso. (Nella specie la S.C. ha ritenuto legittimo un accertamento induttivo che, dopo avere individuato il volume delle vendite per l'esercizio in corso sulla scorta delle rimanenze iniziali e finali di magazzino, aveva applicato, per determinare l'imponibile, la percentuale di ricarico utilizzata dal contribuente nell'anno precedente).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)