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Sez. 1, Sentenza n. 396 del 12/01/2001 (Rv. 543100 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - SOMMINISTRAZIONE | Curatore - Subentro nel contratto di somministrazione - Corrispettivo delle consegne avvenute prima della dichiarazione di fallimento - Pagamento in prededuzione ex art. 74 legge fall. - Disciplina - Carattere eccezionale - Applicazione analogica - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2001-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/543100-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - SOMMINISTRAZIONE

In materia fallimentare, l'art. 74 della legge fallimentare - là ove stabilisce che il curatore che subentra nel contratto di somministrazione deve pagare integralmente il prezzo anche delle consegne già avvenute - prevedendo la possibilità di pagare in prededuzione anche le prestazioni effettuate prima dell'inizio della procedura concorsuale e ciò in deroga al generale principio della "par condicio creditorum" di cui all'art. 2741 cod. civ., costituisce norma di carattere eccezionale e, quindi, inapplicabile oltre i casi in essa considerati (in applicazione di detto principio è stata esclusa l'applicabilità della menzionata disciplina ad una ipotesi di collegamento negoziale tra il contratto di noleggio a lungo termine di automezzi e la correlativa fornitura di servizi di assistenza e manutenzione).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 72, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 72, Legge Falliment. art. 74, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 74

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)