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Sez. U, Sentenza n. 10162 del 26/06/2003 (Rv. 564588 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - AZIONE DISCIPLINARE - PRESCRIZIONE | Eccezione relativa - Proponibilità per la prima volta davanti alle Sezioni Unite - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564588-01

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - AZIONE DISCIPLINARE - PRESCRIZIONE

Nel giudizio disciplinare a carico di avvocato, l'eccezione di prescrizione dell'azione disciplinare non è proponibile, per la prima volta, in sede di legittimità, avverso la decisione del Consiglio nazionale forense, trattandosi di eccezione di merito che postula indagini di fatto.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 51, Legge 22/01/1934 num. 36 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)