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Sez. 3, Sentenza n. 1026 del 24/11/1981 Ud. (dep. 02/02/1982) Rv. 151963 - 01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - AMNISTIA - D.P.R. 4 AGOSTO 1978, N. 413 - ESCLUSIONI OGGETTIVE - CASI ECCETTUATI - COSTRUZIONI ABUSIVE - VOLUMI DI LIMITATA ENTITÀ - TRASFORMAZIONE DI VOLUMETRIE ESISTENTI - RIFERIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1981-11-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/151963-01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - AMNISTIA - D.P.R. 4 AGOSTO 1978, N. 413 - ESCLUSIONI OGGETTIVE - CASI ECCETTUATI - COSTRUZIONI ABUSIVE - VOLUMI DI LIMITATA ENTITÀ - TRASFORMAZIONE DI VOLUMETRIE ESISTENTI - RIFERIBILITÀ.*

Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui all'art. 2 lettera C) d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413, che, nelle esclusioni oggettive dell'amnistia, pone una deroga in materia edilizia quando i volumi illegittimamente realizzati siano di limitata entità, occorre aver riguardo non solo alle nuove volumetrie progettate o realizzate, ma anche ad ogni loro trasformazione. (fattispecie relativa a demolizione e ricostruzione di fabbricato). (Conf mass n 144131; (Conf mass n 143277).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 151 CORTE COST., DPR 04/08/1978 num. 413 art. 2 com. 1 lett. C CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)