diritto.io

Sez. 1 - , Ordinanza n. 6911 del 20/03/2018 (Rv. 647762 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITÀ DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE | Effetti liberatori per le obbligazioni ineseguite - Sussistenza - Effetti restitutori per le obbligazioni eseguite - Sussistenza - Obbligazioni pecuniarie - Decorrenza degli interessi legali - Dalla domanda di risoluzione - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647762-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITÀ DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE

Ai sensi dell'art. 1458 c.c., alla risoluzione del contratto consegue sia un effetto liberatorio, per le obbligazioni che ancora debbono essere eseguite, sia un effetto restitutorio, per quelle che siano, invece, già state oggetto di esecuzione ed in relazione alle quali sorge, per l'"accipiens", il dovere di restituzione, anche se le prestazioni risultino ricevute dal contraente non inadempiente. Se tale obbligo restitutorio ha per oggetto somme di denaro, il ricevente è tenuto a restituirle maggiorate degli interessi calcolati dal giorno della domanda di risoluzione e non da quello in cui la prestazione pecuniaria venne eseguita dall'altro contraente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1282, Cod. Civ. art. 1458

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)