Sez. L, Sentenza n. 5910 del 19/11/1984 (Rv. 437575 - 01)
COMPETENZA CIVILE - RICONVENZIONALE - FATTISPECIE - DOMANDA PRINCIPALE ATTINENTE AD UN RAPPORTO DI AGENZIA E QUELLA RICONVENZIONALE ATTINENTE AD UN RAPPORTO NON RICOMPRESO FRA QUELLI SOGGETTI AL RITO DEL LAVORO - DETERMINAZIONI DEL TRIBUNALE, INVESTITO DI ENTRAMBE LE DOMANDE SUINDICATE.*
COMPETENZA CIVILE - RICONVENZIONALE - FATTISPECIE - DOMANDA PRINCIPALE ATTINENTE AD UN RAPPORTO DI AGENZIA E QUELLA RICONVENZIONALE ATTINENTE AD UN RAPPORTO NON RICOMPRESO FRA QUELLI SOGGETTI AL RITO DEL LAVORO - DETERMINAZIONI DEL TRIBUNALE, INVESTITO DI ENTRAMBE LE DOMANDE SUINDICATE.*
Nel caso in cui la domanda principale attenga ad un rapporto di Agenzia e quella riconvenzionale ad un rapporto - come quello di mutuo - distinto e non compreso tra quelli indicati dall'art. 409 cod. proc. civ., il tribunale, investito di entrambe le domande predette, deve rimettere al pretore, in funzione di giudice del lavoro, soltanto la causa relativa al rapporto di Agenzia, qualunque sia l'importo della somma ivi in contestazione, trattenendo, ratione valoris, la causa relativa alla domanda riconvenzionale, anche se a questa sia correlata la richiesta di compensazione del relativo preteso credito con quello dedotto dall'attore con la domanda principale.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)