Sez. 1, Sentenza n. 3052 del 02/03/2001 (Rv. 544344 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - POTERI - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE | Autorizzazione a stare in giudizio per il fallimento - Estensione - Fattispecie in tema di riserva di ricorso per cassazione avverso sentenza non definitiva emanata in sede di appello.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - POTERI - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE
L'autorizzazione a promuovere un'azione giudiziaria, conferita, ex artt. nn. 25, 6, e 31 Legge Fall., dal giudice delegato al curatore, copre, senza bisogno di specifica menzione, tutte le possibili pretese ed istanze strumentalmente pertinenti al conseguimento del previsto obiettivo principale del giudizio cui l'autorizzazione si riferisce (nella specie è stata ritenuta compresa la facoltà di formulazione di riserva di ricorso per cassazione avverso la sentenza non definitiva emanata in sede d'appello).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 25, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 25, Legge Falliment. art. 31 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 31 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)