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Sez. 2 - , Ordinanza n. 884 del 16/01/2018 (Rv. 647073 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - IN GENERE | Condominio negli edifici – Proprietari di posti auto – Qualità di condomini – Sussistenza – Conseguenze – Presunzione di comproprietà delle parti comuni accessorie rispetto alle singole porzioni immobiliari.
Stato
decisa il 2018-01-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647073-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - IN GENERE

La disciplina del condominio degli edifici è ravvisabile ogni qual volta sia accertato in fatto un rapporto di accessorietà necessaria che lega alcune parti comuni- quali quelle elencate in via esemplificativa dall'art. 1117 c.c.- ad unità o porzioni di proprietà individuale, delle quali le prime rendono possibile l'esistenza stessa o l'uso. Pertanto, anche i proprietari esclusivi di spazi destinati a posti auto compresi nel complesso condominiale possono dirsi condomini, e quindi presumersi comproprietari (nonché obbligati a concorrere alle relative spese, ex art. 1123 c.c.) di quelle parti comuni che, al momento della formazione del condominio, si trovino in rapporto di accessorietà, strutturale e funzionale, con detti spazi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 817, Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1118, Cod. Civ. art. 1123

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)