Sez. 2 - , Ordinanza n. 17385 del 30/05/2022 (Rv. 664891 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Irragionevole durata del processo -
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
Domanda di indennizzo - Decreto monitorio - Ricorribilità diretta per cassazione - Esclusione - Fondamento.
In materia di equa riparazione per irragionevole durata del processo, il decreto emesso a conclusione della fase monitoria del procedimento di liquidazione dell'equo indennizzo (avverso il quale può essere proposta opposizione dinanzi alla Corte d'appello, nel termine previsto dall'art. 5 ter, comma 1, della l. n. 89 del 2001), in quanto privo di autonoma valenza decisoria e definitiva, non è immediatamente impugnabile per cassazione.
Legge 24/03/2001 num. 89 art. 3 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 5 ter CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 644 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)