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Sez. 3, Sentenza n. 20658 del 17/04/2025 Cc. (dep. 04/06/2025) Rv. 288256-01

MISURE CAUTELARI - REALI - IN GENERE | Termini di durata delle misure - Inapplicabilità della disciplina prevista per le misure cautelari personali - Illegittimità costituzionale degli artt. 321, comma 2, cod. proc. pen., 322-ter cod. pen. e 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000 - Manifesta infondatezza - Ragioni.
Stato
decisa il 2025-04-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/288256-01

MISURE CAUTELARI - REALI - IN GENERE

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 321, comma 2, cod. proc. pen., 322-ter cod. pen. e 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, per contrasto con gli artt. 3, 24, 27, 41 e 111 Cost., nella parte in cui non prevedono, per le misure cautelari reali, la fissazione di termini di durata analoghi a quelli stabiliti per le misure cautelari personali, atteso che la diversa natura e funzione delle prime giustifica un regime autonomo, che, in quanto non assimilabile a quello delle seconde, non risulta foriero di disparità di trattamento.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 ter, Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 12 bis CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 27, Costituzione art. 41, Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)