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Sez. 1 - , Sentenza n. 3463 del 09/02/2017 (Rv. 643871 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - APPROVAZIONE - OMOLOGAZIONE - IN GENERE | Reclamo avverso il decreto di omologazione - Termine - Decorrenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2017-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643871-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - APPROVAZIONE - OMOLOGAZIONE - IN GENERE

In tema di concordato preventivo, il termine di trenta giorni per la proposizione del reclamo avverso il decreto di sua omologazione decorre, secondo le regole generali, dalla notificazione del decreto medesimo, essendo la parte che si oppone all’omologazione soggettivamente individuata, sicché non può trovare applicazione analogica l’art. 18 l.fall. che individua il “dies a quo” per la proposizione del reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento nella data dell’iscrizione della stessa nel registro delle imprese in ragione dell’esperibilità di detto rimedio ad opera di qualunque interessato.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Legge Falliment. art. 180, Legge Falliment. art. 183 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)