Sez. 2, Sentenza n. 1050 del 08/11/1985 Ud. (dep. 25/01/1986) Rv. 171724 - 01
SENTENZA PENALE - REQUISITI - INTESTAZIONE - NOME DI UN COMPONENTE DEL COLLEGIO - DIVERSITÀ DEL NOME - NULLITÀ - ESCLUSIONE - RETTIFICABILITÀ EX ART. 149 COD. PROC. PEN. - SUSSISTENZA.*
SENTENZA PENALE - REQUISITI - INTESTAZIONE - NOME DI UN COMPONENTE DEL COLLEGIO - DIVERSITÀ DEL NOME - NULLITÀ - ESCLUSIONE - RETTIFICABILITÀ EX ART. 149 COD. PROC. PEN. - SUSSISTENZA.*
Nell'intestazione della sentenza, l'indicazione quale relatore di un diverso componente del collegio giudicante costituisce un errore materiale, che non inficia la validità del provvedimento ed è eliminabile con la procedura della correzione degli errori materiali, prevista dall'art. 149 cod. proc. pen..*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 149 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)