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Sez. 1, Sentenza n. 8224 del 06/07/1992 (Rv. 478049 - 01)

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Oggetto - Prestazione di servizi - Esenzioni | Trasporto esercitato attraverso sciovie - Servizio urbano e pubblico - Configurabilità - Disciplina antecedente al D.P.R. 1981 n. 1793 - I.V.A. - Esenzione - Applicabilità.
Stato
decisa il 1992-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478049-01

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Oggetto - Prestazione di servizi - Esenzioni

Le sciovie, costituiscono strumenti indispensabili per il funzionamento di strutture sportive (quali le piste da sci) ed ausiliarie (come rifugi, posti di ristoro o di pronto soccorso, depositi di attrezzi ecc.) allestite da Comuni per finalità di incremento turistico e di sviluppo economico ed essendo, di regola, diretto ad assicurare il collegamento con nuclei abitativi ubicati in prossimità o al termine del loro percorso, così da consentire il raggiungimento di località del territorio comunale altrimenti inaccessibili alla generalità dei residenti e degli ospiti, risultano funzionali agli interessi dell'intera collettività comunale, ancorché il loro percorso si sviluppi ad una certa distanza dall'agglomerato abitativo principale e, pertanto, il servizio di trasporto esercitato attraverso di esse, va considerato come urbano e pubblico, con conseguente esenzione da I.V.A. delle relative prestazioni, a norma dell'art. 10 n. 9 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, non modificato in parte qua dall'art. 1 del D.P.R. 29 gennaio 1979 n. 24, ma soltanto dall'art. 7 del D.P.R. 30 dicembre 1981 n. 793, che, avendo ristretto il regime di esenzione ai soli trasporti i quali - esercitati con i mezzi di cui alla legge 23 giugno 1927 n. 110 ed al R.D.L. 7 settembre 1938 convertito nella legge 5 gennaio 1939 n. 8 (e, cioè, sciovie, slittovie ed altri impianti a fune) - costituiscono anche l'unico sistema di collegamento fra comuni o loro frazioni, evidentemente non esclude l'operatività di un anteriore regime di esonero dall'imposta suddetta.

Riferimenti normativi: Legge 23/06/1927 num. 1110, Regio Decr. Legge 07/09/1938 num. 1696, Legge 05/01/1939 num. 8, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 10 CORTE COST., DPR 29/01/1979 num. 24 art. 1 CORTE COST., DPR 30/12/1981 num. 793 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)