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Sez. 3, Sentenza n. 17528 del 24/03/2010 Ud. (dep. 07/05/2010) Rv. 247165 - 01

GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - QUESTIONI PREGIUDIZIALI - IN GENERE | Sospensione del dibattimento - Obbligo di motivazione - Sussistenza.
Stato
decisa il 2010-03-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/247165-01

GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - QUESTIONI PREGIUDIZIALI - IN GENERE

La richiesta di sospensione del dibattimento ai sensi dell'art. 479 cod. proc. pen., pur essendo oggetto di valutazione discrezionale, obbliga il giudice a fornire puntuale motivazione delle ragioni per le quali ritenga superfluo attendere l'esito del giudizio civile o amministrativo dalla cui risoluzione può dipendere la decisione sull'esistenza del reato. (Nella specie il giudice, investito della richiesta, l'aveva implicitamente rigettata, dichiarando aperto il dibattimento).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 479

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)