DIRETTIVA 93/16/CEE DEL CONSIGLIO del 5 aprile 1993 intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli
Testo in vigore al
Questo elemento non esiste alla data scelta.
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 49, l'articolo 57, paragrafo 1 e paragrafo 2, prima e terza frase e l'articolo 66,
vista la proposta della Commissione, in cooperazione con il Parlamento europeo1,
visto il parere del Comitato economico e sociale2,
considerando che la direttiva 75/362/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi3, e la direttiva 75/363/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico4, sono state modificate ripetutamente e in modo sostanziale; che è pertanto opportuno, per motivi di razionalità e per maggiore chiarezza, procedere alla codificazione di dette direttive riunendole in un testo unico; che nel raggruppare dette direttive in un testo unico conviene incorporarvi anche la direttiva 86/457/CEE del Consiglio, del 15 settembre 1986, relativa alle formazione specifica in medicina generale5;
considerando che, in applicazione del trattato, qualsiasi trattamento discriminatorio basato sulla nazionalità, in materia di stabilimento e di prestazione di servizi, è vietato dopo la fine del periodo transitorio; che il principio del trattamento nazionale così realizzato riguarda in particolare il rilascio di un'autorizzazione eventualmente richiesta per accedere alla attività di medico, nonché l'iscrizione o l'appartenenza ad associazioni o ad organismi professionali;
considerando che appare quindi opportuno prevedere disposizioni intese ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di medico;
considerando che, in applicazione del trattato, gli Stati membri sono tenuti a non concedere alcun aiuto tale da falsare le condizioni di stabilimento;
considerando che l'articolo 57, paragrafo 1 del trattato prevede che vengano adottate direttive concernenti il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli; che la presente direttiva è intesa al riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico che danno accesso all'esercizio della medicina nonché dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico specialista;
considerando che, per quanto riguarda la formazione del medico specialista, è opportuno procedere a tale reciproco riconoscimento dei titoli di formazione quando questi ultimi, pur senza essere una condizione di accesso all'attività di medico specialista, costituiscono una condizione per l'uso di un titolo di specializzazione;
considerando che l'evoluzione delle legislazioni degli Stati membri ha reso necessarie varie modifiche tecniche allo scopo di tener conto dei cambiamenti della denominazione dei diplomi, certificati ed altri titoli delle suddette professioni o della denominazione di alcune specializzazioni mediche, nonché della creazione di alcune specializzazioni mediche nuove o dell'abbandono di alcune specializzazioni esistenti, verificatisi in alcuni Stati membri;
considerando che è opportuno prevedere talune disposizioni relative ai diritti acquisiti per i diplomi, certificati e altri titoli di medico rilasciati dagli Stati membri e che sanciscono una formazione iniziata anteriormente al termine d'attuazione della direttiva;
considerando che, poiché, per quanto concerne l'uso del titolo di formazione, una direttiva concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi non comporta necessariamente un'equivalenza materiale delle formazioni cui si riferiscono tali diplomi, è opportuno autorizzarne l'uso soltanto nelle lingue dello Stato membro di origine o di provenienza;
considerando che, per agevolare l'applicazione della presente direttiva da parte delle amministrazioni nazionali, gli Stati membri possono esigere che i beneficiari che soddisfano le condizioni di formazione da essa previste, presentino, unitamente al loro titolo di formazione, un certificato dalle competenti autorità del paese d'origine o di provenienza, che attesti che i titoli corrispondono a quelli previsti dalla presente direttiva;
considerando che la presente direttiva lascia invariate le disposizione legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che impediscono alle società l'esercizio dell'attività di medico o la sottopongono a talune condizioni;
considerando che, in caso di prestazione di servizi, l'esigenza dell'iscrizione o dell'appartenenza ad associazioni od a organismi professionali, connessa al carattere stabile e permanente dell'attività esercitata nel paese ospitante, costituirebbe incontestabilmente una remora per il prestatore, dato il carattere temporaneo della sua attività; che, quindi, è opportuno non richiedere tale iscrizione o appartenenza; che, in tal caso, è tuttavia necessario assicurare il controllo della disciplina professionale di competenza delle suddette associazioni o organismi professionali; che, a tal uopo, con riserva dell'applicazione dell'articolo 62 del trattato, è necessario prevedere la possibilità di imporre al beneficiario l'obbligo di notificare la prestazione di servizi all'autorità competente dello Stato membro ospitante;
considerando che, in materia di moralità e di onorabilità, è necessario distinguere le condizioni che possono essere richieste per un primo accesso alla professione da quelle per il suo esercizio;
considerando che, per il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico specialista e per mettere tutti i professionisti cittadini degli Stati membri su una certa base di parità all'interno della Comunità, è apparso necessario un certo coordinamento delle condizioni di formazione del medico specialista; che occorre prevedere a tal fine taluni criteri minimi concernenti l'accesso alla formazione specializzata, la sua durata minima, il modo e il luogo in cui quest'ultima deve essere effettuata, nonché il controllo di cui deve formare oggetto; che tali criteri riguardano soltanto le specializzazioni comuni a tutti gli Stati membri nonché quelle comuni a due o più Stati membri;
considerando che il coordinamento delle condizioni di esercizio previsto dalla presente direttiva non esclude tuttavia un ulteriore coordinamento;
considerando inoltre che attualmente si ammette, pressoché in generale, il bisogno di una formazione specifica del medico generico, che deve prepararlo ad adempiere meglio una funzione a lui propria; che tale funzione, basata in buona parte sulla conoscenza personale dell'ambiente dei suoi pazienti, consiste nel dare consigli relativi alla prevenzione delle malattie e alla protezione della salute dell'individuo considerato nel suo insieme, nonché nel dispensare le cure opportune;
considerando che tale bisogno di una formazione specifica in medicina generale risulta in particolare dal fatto che lo sviluppo delle scienze ha prodotto un divario sempre più ampio tra l'insegnamento e la ricerca medica da un lato e la pratica della medicina generale dall'altro, al punto che importanti aspetti delle medicina generale non possono più essere insegnati in modo soddisfacente nel quadro della tradizionale formazione medica di base esistente negli Stati membri;
considerando che, a prescindere dal vantaggio che ne trarranno i pazienti, si riconosce altresì che un migliore adattamento del medico generico alla sua funzione specifica contribuirà a migliorare il sistema di dispensazione delle cure rendendo tra l'altro più selettivo il ricorso ai medici specialisti, nonché ai laboratori e ad altri istituti ed attrezzature altamente specializzati;
considerando che il miglioramento delle formazione in medicina generale può rivalutare la funzione di medico generico;
considerando tuttavia che tale movimento, apparentemente irreversibile, si sviluppa a ritmi diversi negli Stati membri; che, senza precipitare intempestivamente le evoluzioni in corso, è opportuno assicurarne la convergenza per tappe successive, affinché ogni medico generico abbia una formazione adeguata che risponda alle specifiche esigenze dell'esercizio della medicina generale;
considerando che per realizzare progressivamente tale riforme è necessario, in una prima fase, instaurare in ogni Stato membro una formazione specifica in medicina generale che risponda ad esigenze minime tanto qualitative che quantitative e che completi la formazione minima di base che il medico deve avere in virtù della presente direttiva; che poco importa che la formazione in medicina generale venga dispensata o meno nell'ambito della formazione di base del medico ai sensi del diritto nazionale; che è opportuno prevedere, in una seconda fase, che l'esercizio delle attività di medico in qualità di medico generico nell'ambito di un regime di sicurezza sociale sia subordinato al possesso della formazione specifica in medicina generale; che, infine, dovranno essere presentate in seguito nuove proposte per completare la riforma;
considerando che la presente direttiva non pregiudica la competenza degli Stati membri di organizzare il loro regime nazionale di sicurezza sociale e di determinare quali attività debbano essere svolte all'interno di tale regime;
considerando che il coordinamento delle condizioni minime per il rilascio dei diplomi, certificati e altri titoli comprovanti la formazione specifica in medicina generale, realizzato dalla presente direttiva, permette agli Stati membri di procedere al reciproco riconoscimento di detti diplomi, certificati ed altri titoli;
considerando che, ai sensi della presente direttiva, uno Stato membro ospitante non ha il diritto di richiedere che i medici titolari di diplomi ottenuti in un altro Stato membro e riconosciuti ai sensi della presente direttiva, per esercitare la attività di medico nell'ambito di un regime di sicurezza sociale, possiedano una formazione complementare, anche se la richiede ai titolari dei diplomi di medico conseguiti nel suo territorio; che, per quanto riguarda l'esercizio della medicina generale nell'ambito della sicurezza sociale, la presente direttiva continuerà a produrre tale effetto fino al 1o gennaio 1995, data alla quale essa obbliga tutti gli Stati membri a subordinare l'esercizio delle attività di medico in qualità di medico generico nell'ambito del loro regime di sicurezza sociale al possesso della formazione specifica in medicina generale; che i medici che si sono stabiliti prima della data citata ai sensi della presente direttiva devono avere un diritto acquisito ad esercitare le attività di medico in qualità di medico generico nell'ambito del regime di sicurezza sociale dello Stato membro ospitante anche se non posseggono una formazione specifica in medicina generale;
considerando che il coordinamento previsto dalla presente direttiva riguarda la formazione professionale dei medici; che, per quanto riguarda la formazione, la maggior parte degli Stati membri non fa attualmente distinzioni trai i medici che esercitano la loro attività come salariati e quelli che la esercitano come indipendenti; che, in materia di moralità e di onorabilità, di disciplina professionale e di possesso di un titolo, secondo gli Stati membri, le regolamentazioni in questione sono o possono essere applicabili tanto ai salariati quanto ai non salariati; che in tutti gli Stati membri le attività di medico sono subordinate al possesso di un diploma, certificato o altro titolo di medico; che queste attività sono esercitate sia da indipendenti che da salariati o, alternativamente, da una medesima persona nel corso della sua carriera professionale in qualità di salariato e di non salariato; che per favorire pienamente la libera circolazione di questi professionisti nella Comunità è necessario estendere al medico salariatio l'applicazione della presente direttiva;
considerando che la presente direttiva deve lasciare impregiudicati gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini per il recepimento delle direttive, indicati nell'allegato III, parte B,
TITOLO I CAMPO DI APPLICAZIONE
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Fatto a Lussemburgo, addì 5 aprile 1993. Per il Consiglio Il Presidente J. TROEJBORG