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Sez. 4, Sentenza n. 38202 del 07/07/2016 Ud. (dep. 14/09/2016) Rv. 267611 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE | Riproduzione dei motivi di appello - Possibilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-07-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/267611-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE

I motivi di ricorso per cassazione possono riprodurre totalmente o parzialmente quelli di appello ma solo entro i limiti in cui ciò serva a documentare il vizio enunciato e dedotto con autonoma, specifica ed esaustiva argomentazione che si riferisca al provvedimento impugnato e si confronti con la sua motivazione. (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato inammissibile, per difetto di specificità, il motivo di ricorso che si risolveva nella mera enunciazione dei principi giurisprudenziali in materia di intercettazioni telefoniche senza riferimento all'analisi in concreto delle conversazioni).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)