Sez. 2, Sentenza n. 2222 del 10/07/1971 (Rv. 353022 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - EFFICACIA - CONTRATTI POSTCORPORATIVI - SOGGETTI - PARTI DEL CONTRATTO DI LAVORO NON APPARTENENTI AI SINDACATI STIPULANTI - APPLICABILITA - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - EFFICACIA - CONTRATTI POSTCORPORATIVI - SOGGETTI - PARTI DEL CONTRATTO DI LAVORO NON APPARTENENTI AI SINDACATI STIPULANTI - APPLICABILITA - CONDIZIONI.*
I contratti e gli accordi economici postcorporativi, pur essendo di regola applicabili ai rapporti individuali di lavoro che intercedono tra soggetti entrambi iscritti alle associazioni stipulanti, data la loro natura negoziale e privatistica, sono altresi applicabili, allorche l'uno o l'altro o entrambi i soggetti del rapporto individuale di lavoro non siano iscritti alle associazioni stipulanti, se vi sia stata, da parte dei medesimi, una adesione ai patti collettivi, ovvero un'implicita ricezione di essi nei contratti individuali, desumibile da una pratica costante, consolidatasi attraverso l'uniforme e prolungata applicazione dei patti stessi. (Conf 1260'64).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2069
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)