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Sez. 1, Sentenza n. 18880 del 08/09/2014 (Rv. 631950 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - PAGAMENTO - IN GENERE | Inadempimento del committente - Fermo amministrativo illegittiimo - "Factum principis" - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2014-09-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/631950-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - PAGAMENTO - IN GENERE

Il comune, debitore di somme in esecuzione di un contratto di appalto, non può invocare, quale "factum principis" idoneo a determinare l'impossibilità dell'adempimento per fatto a lui non imputabile, l'esistenza di decreti di fermo amministrativo ex art. 69, sesto comma, r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, disposti dal Commissario straordinario di governo e volti alla sospensione del pagamento dei propri debiti, ove, da un lato, tali provvedimenti siano stati emessi in totale carenza di potere - perché deliberati da un'amministrazione dello Stato non già in favore della stessa amministrazione, parte del rapporto di credito sul quale il fermo incide, ma in favore della gestione contabile di un altro ente (nella specie, il Comune di Napoli) in assenza di una espressa ed inequivoca disposizione normativa che lo consenta - e, dall'altro, l'ente sia stato consapevole della loro illegittimità.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 69 com. 6 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1256

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)