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Per la tutela del rapporto di lavoro domestico

Testo in vigore al

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1 Norme generali

1. La presente legge si applica, ai rapporti di lavoro concernenti gli addetti ai servizi domestici che prestano la loro opera, continuativa e prevalente, di almeno 4 ore giornaliere presso lo stesso datore di lavoro, con retribuzione in denaro o in natura. S'intendono per addetti ai servizi personali domestici i lavoratori di ambo i sessi che prestano a qualsiasi titolo la loro opera per il funzionamento della vita familiare sia che si tratti di personale con qualifica specifica, sia che si tratti di personale adibito a mansioni generiche.

Art. 2 Collocamento e avviamento al lavoro

1. L'assunzione del personale domestico avviene direttamente, con l'obbligo per il datore di lavoro di denunciare, entro trenta giorni dal compimento del periodo di prova, l'avvenuta assunzione al competente Ufficio di collocamento, di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264.

2. Le associazioni di categoria, a carattere nazionale e i patronati di assistenza, debitamente autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, possono occuparsi dell'avviamento al lavoro, dando comunicazione entro trenta giorni ai competenti uffici ministeriali dell'avvenuto collocamento.

3. E' vietata l'attivita' di mediatorato comunque svolta anche se autorizzata anteriormente alla data di pubblicazione della presente legge.

Art. 4 Lavoratori minorenni

1. Il datore di lavoro che intende assumere un lavoratore minorenne dovra' farsi rilasciare, da chi esercita la patria potesta', una dichiarazione scritta e vidimata dal sindaco del Comune di residenza del lavoratore, in cui si consente al minorenne di convivere presso la famiglia dal datore di lavoro. Tale dichiarazione impegna il datore di lavoro a particolare cura del minorenne per lo sviluppo e il rispetto della sua personalita' fisica, morale e professionale.

2. In caso di licenziamento il datore di lavoro e' obbligato a darne preventiva comunicazione a chi esercita la patria potesta'.

Art. 5 Periodo di prova

1. I lavoratori, di cui all'art. 1 della presente legge, con mansioni impiegatizie (precettori, istitutori, governanti, bambinaie diplomate, maggiordomi, dame di compagnia) ed altri lavoratori aventi analoghe funzioni sono soggetti ad un periodo di prova, regolarmente retribuito, che non puo' essere superiore ad un mese.

2. I prestatori d'opera manuale specializzata o generica (cuochi, giardinieri, balie, guardarobiere, bambinaie comuni, cameriere, domestiche tuttofare, custodi, portieri privati, personale di fatica, stallieri, lavandaie) ed, altri lavoratori aventi simili mansioni sono soggetti ad un periodo di prova, regolarmente retribuito, della durata massima di otto giorni lavorativi consecutivi.

3. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti puo' recedere dal contratto senza obbligo di preavviso o di indennita'.

4. Il lavoratore, che ha superato il periodo di prova senza aver ricevuto disdetta, s'intende automaticamente confermato. Il servizio prestato durante il periodo di prova va computato a tutti gli effetti dell'anzianita'.

Art. 6 Diritti e doveri

1. Il lavoratore e' tenuto a:

  1. 1) prestare la propria opera con la dovuta diligenza secondo le necessita', e gli interessi della famiglia per la quale lavora, seguendo le disposizioni dei datori di lavoro;

  2. 2) mantenere la necessaria riservatezza per tutto quanto si riferisce alla vita familiare.

2. Il datore di lavoro e' tenuto a:

  1. 1) corrispondere puntualmente al lavoratore la remunerazione alle condizioni stabilite e comunque a periodi di tempo non superiori al mese;

  2. 2) fornire al lavoratore, nel caso in cui vi sia l'impegno del vitto e dell'alloggio, un ambiente che non sia nocivo alla integrita' fisica e morale del lavoratore stesso, nonche' una nutrizione sana e sufficiente;

  3. 3) tutelarne la salute particolarmente qualora vi siano in famiglia fonti di infezione;

  4. 4) garantire al lavoratore il rispetto della sua personalita' e della sua liberta' morale;

  5. 5) lasciare al lavoratore il tempo necessario per adempiere agli obblighi civili ed ai doveri essenziali del suo culto.

Art. 7 Riposo settimanale

1. Il lavoratore ha diritto ad un riposo settimanale di una giornata intera, di regola coincidente con la domenica, o di due mezze giornate, una delle quali coincidente con la domenica.

Art. 8 Orario di lavoro e riposi

1. Il lavoratore ha diritto ad un conveniente riposo durante il giorno e a non meno di 8 ore, consecutive di riposo notturno.

2. In caso di necessarie prestazioni notturne spetta un adeguato riposo compensativo durante il giorno.

Art. 9 Giorni festivi

1. Sono considerate festive, oltre alle domeniche, le giornate dichiarate tali dalle disposizioni di legge.

2. Nelle giornate festive infrasettimanali spetta al lavoratore un permesso di mezza giornata senza, alcuna decurtazione della normale retribuzione.

Art. 10 Ferie

1. Ai lavoratori, dopo un anno di ininterrotto servizio, spetta un periodo di ferie annuali con corresponsione della retribuzione, nella misura e con le modalita' appresso indicate.

2. La durata del periodo di ferie non puo' essere inferiore:

  1. a) per il personale impiegatizio di cui all'art. 5, primo comma, a quindici giorni consecutivi fino a cinque anni di anzianita'; a venticinque giorni consecutivi per anzianita' superiore;.

  2. b) per i prestatori d'opera manuale di cui all'articolo 5, comma secondo, a quindici giorni consecutivi fino a cinque anni di anzianita'; a venti giorni per anzianita' superiore.

3. Al lavoratore che usufruisce del vitto e dell'alloggio spetta per il periodo di ferie - ove non usufruisca durante tale periodo di dette corresponsioni - un compenso sostitutivo la cui misura deve essere fissata dalle Commissioni provinciali previste all'art. 12.

4. In caso di licenziamento - comunque avvenuto - o di dimissioni, al lavoratore che non abbia maturato lo intero diritto alle ferie annuali di cui ai paragrafi a), b), spettano tanti giorni di ferie quanti ne risultano in proporzione al numero dei mesi di anzianita' considerando le frazioni di quindici giorni come mese intero.

Art. 11 Commissione centrale

1. Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e' istituita la Commissione centrale per la disciplina del lavoro domestico.

2. La Commissione e' presieduta dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, o da un suo delegato, ed e' composta:

  1. 1) da un rappresentante del Ministro per l'interno;

  2. 2) da sei rappresentanti dei lavoratori domestici, designati dalle associazioni sindacali di categoria;

  3. 3) da sei persone aventi personale domestico alle proprie dipendenze, scelte, in rappresentanza dei datori di lavoro, dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale su designazione di associazioni rappresentative delle famiglie;

  4. 4) da un rappresentante per ciascuno dei tre enti di patronato piu' rappresentativi, riconosciuti con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, scelti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 12 Commissioni provinciali

1. In ogni Provincia, con decreto del prefetto e' istituita la Commissione provinciale per il personale domestico.

2. La Commissione e' presieduta dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione o da un suo delegato, ed e' composta:

  1. 1) da quattro rappresentanti dei lavoratori domestici, designati dalle associazioni sindacali di categoria;

  2. 2) da quattro persone aventi personale domestico alle proprie dipendenze, designate in ogni Provincia dai sindaci dei quattro principali Comuni;

  3. 3) da un rappresentante per ciascuno dei tre enti di patronato piu' rappresentativi, riconosciuti con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, scelti dal prefetto della Provincia;

  4. 4) da un rappresentante dell'Ispettorato del lavoro;

  5. 5) da un rappresentante della Camera di commercio, industria ed agricoltura.