Sez. U, Sentenza n. 744 del 04/02/1985 (Rv. 438957 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO CON UN ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO - NATURA - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO CON UN ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO - NATURA - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
Il rapporto di lavoro subordinato con un ente pubblico non economico, quale l'ente di sviluppo agricolo in Calabria, integra un rapporto di pubblico impiego, come tale devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, indipendentemente dall'esistenza di un formale atto di nomina, qualora il dipendente risulti inserito nell'ambito dell'organizzazione pubblicistica del datore di lavoro, e svolga prestazioni correlate alle sue finalità istituzionali (fra le quali vanno comprese, per gli enti di sviluppo agricolo, le attività di aiuto ed assistenza, senza scopi di lucro, di aziende private). (V 3781/83, mass n 428694; (V 1788/82, mass n 419644; (V 1358/79, mass n 397645).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2093, Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., DPR 23/06/1962 num. 948 art. 13, DPR 23/06/1962 num. 948 art. 15, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)