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Sez. 6, Sentenza n. 13328 del 17/02/2015 Ud. (dep. 30/03/2015) Rv. 263075 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE | Attenuante della collaborazione ex art. 73, comma settimo, d.P.R. n. 309 del 1990 - Onere di allegazione dei fatti da parte dell'imputato - Sussistenza - Contenuto.
Stato
decisa il 2015-02-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263075-01

STUPEFACENTI - IN GENERE

In tema di reati concernenti sostanze stupefacenti, è onere dell'imputato allegare fatti e circostanze specifiche che giustificano il riconoscimento dell'attenuante della collaborazione, di cui all'art. 73, comma settimo, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, e tale dovere può essere adempiuto rappresentando al giudice il contenuto delle dichiarazioni rese all'Autorità inquirente, così da consentire anche l'eventuale esercizio dei poteri officiosi previsti dall'art. 507 doc. proc. pen.

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 7 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)