Sez. 3 - , Ordinanza n. 25869 del 16/11/2020 (Rv. 659853 - 02)
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE (POTERI DEL GIUDICE) - ATTIVA | "Legitimatio ad causam" - Mancata allegazione - Applicazione analogica dell'art. 182 c.p.c. - Esclusione - Ragioni.
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE (POTERI DEL GIUDICE) - ATTIVA
Qualora manchi l'allegazione della "legitimatio ad causam" non è applicabile analogicamente l'art. 182 c.p.c., che attiene all'ipotesi in cui la parte abbia omesso di fornire la prova del presupposto in parola, non a quella di astratta inesistenza di esso.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)