Sez. 4, Sentenza n. 40041 del 16/03/2005 Cc. (dep. 04/11/2005) Rv. 232431 - 01
DIFESA E DIFENSORI (Cod. proc. pen. 1988) - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI | Compenso al difensore - Liquidazione - Criteri.
DIFESA E DIFENSORI (Cod. proc. pen. 1988) - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI
In materia di patrocinio dei non abbienti, per la partecipazione del difensore a udienze dibattimentali o camerali (anche quelle in cui la trattazione è svolta dal P.M. o da altri difensori) i compensi vanno liquidati secondo quanto previsto dal n. 5 della tabella allegata al D.M. 5 ottobre 1994 n. 585 di approvazione della tariffa professionale; per la partecipazione alle udienze dove venga svolta solo attività istruttoria, vanno liquidati i compensi secondo il n. 4 della tabella medesima, e per la partecipazione alle udienze di mero rinvio l'attività defensionale deve essere retribuita ai sensi del n. 2 della citata tabella (compensi per esame e studio).
Riferimenti normativi: DM Grazia e Giustizia 10/05/1994, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 82
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)