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Sez. 3, Sentenza n. 2275 del 04/02/2005 (Rv. 579534 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - QUESTIONI NUOVE | Ammissibilità - Condizioni - Opposizione agli atti esecutivi - Autosufficienza del ricorso - Necessità - Portata.
Stato
decisa il 2005-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579534-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - QUESTIONI NUOVE

In tema di opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., deve escludersi che possa essere prospettata per la prima volta in sede di giudizio di cassazione ex art. 111 Cost. una questione che non sia rilevabile d'ufficio e che, pur potendo essere proposta innanzi al giudice di primo grado, non sia mai stata dedotta innanzi a quest'ultimo. Inoltre, ove il ricorrente proponga detta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione avanti al giudice del merito, ma anche di indicare in quale atto del precedente giudizio lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione, prima di esaminarne il merito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)