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Sez. 2, Sentenza n. 865 del 05/05/1967 (Rv. 327025 - 01)

DIRITTI REALI - SERVITU PREDIALI - COSTITUZIONE (ACQUISTO) - SERVITU VOLONTARIE - PER DESTINAZIONE DEL PADRE DI FAMIGLIA - MENZIONE ESPRESSA DELLA SERVITU IN UN ATTO DI DIVISIONE DI IMMOBILI GIA APPARTENENTI ALLO STESSO PROPRIETARIO - INAPPLICABILITA - COSTITUZIONE PER VOLONTA DELLE PARTI.*
Stato
decisa il 1967-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/327025-01

DIRITTI REALI - SERVITU PREDIALI - COSTITUZIONE (ACQUISTO) - SERVITU VOLONTARIE - PER DESTINAZIONE DEL PADRE DI FAMIGLIA - MENZIONE ESPRESSA DELLA SERVITU IN UN ATTO DI DIVISIONE DI IMMOBILI GIA APPARTENENTI ALLO STESSO PROPRIETARIO - INAPPLICABILITA - COSTITUZIONE PER VOLONTA DELLE PARTI.*

La menzione espressa di una servitu, in un atto di divisione di beni immobili gia appartenenti allo stesso proprietario, pur effettuata nell'intento di dare veste giuridica allo stato di fatto preesistente, deve essere interpretata come -disposizione relativa alla servitu - a norma del secondo comma dell'art. 1062 cod.civ. di conseguenza la Costituzione di servitu non avviene per destinazione del padre di famiglia, ma per volonta delle parti, che nell'atto di divisione ne hanno individuato il contenuto in relazione allo stato di fatto esistente in quel momento.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1062, Cod. Civ. art. 1058

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)