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Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento delle aziende di credito a carattere regionale

Testo in vigore al

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:

Art. 1

1. Le attribuzioni delle amministrazioni dello Stato, esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato, sia per il tramite di enti e di istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale, nella materia di ordinamento degli enti e delle aziende di credito a carattere regionale, sono esercitate, nel proprio territorio, dalla regione Trentino-Alto Adige ai sensi e nei limiti di cui all'art. 5, punto 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, ad eccezione delle attribuzioni spettanti, ai sensi dell'art. 11 dello stesso decreto, alle province di Trento e di Bolzano, con l'osservanza delle norme del presente decreto.

2. Tra tali attribuzioni rientrano quelle relative alla partecipazione delle aziende di credito a carattere regionale ad istituti di credito a carattere nazionale anche sotto forma di depositi di disponibilita' liquide, di investimenti in titoli, nonche' di partecipazione ai fondi di garanzia degli istituti stessi.

3. Resta ferma la competenza degli organi dello Stato e della Banca d'Italia per tutto quanto riguarda la disciplina della raccolta del risparmio, dell'esercizio del credito, nonche' il relativo controllo e vigilanza sugli enti ed aziende di credito ivi compresa l'emanazione dei provvedimenti di carattere generale adottati per tutto il territorio dello Stato dal Comitato interministeriale per il credito e per il risparmio e dalla Banca d'Italia in base ai poteri ad essi attribuiti dalle leggi vigenti nella stessa materia.

Art. 2

1. Ai fini del precedente art. 1 e dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono considerati a carattere regionale tutti gli enti e gli istituti e tutte le aziende di credito che abbiano la sede legale e sportelli esclusivamente nel territorio regionale.

2. Sono altresi' considerate aziende di credito a carattere regionale quelle che anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, oltre ad avere sede legale e sportelli nel territorio regionale, abbiano sportelli anche fuori di esso. Relativamente a questi ultimi resta ferma la competenza degli organi dello Stato in ordine al loro trasferimento.

Art. 3

1. Rientrano nella competenza regionale i provvedimenti riguardanti gli enti e le aziende di credito di cui al precedente art. 2 ed aventi in particolare per oggetto:

  1. a) la istituzione, l'autorizzazione alla costituzione e alla fusione;

  2. b) l'autorizzazione all'inizio delle operazioni;

  3. c) l'autorizzazione alle casse rurali ed artigiane ad operare fuori dei limiti territoriali purche' nell'ambito regionale;

  4. d) l'approvazione delle modifiche statutarie;

  5. e) la convocazione delle assemblee dei soci e degli enti partecipanti, nonche' dei consigli di amministrazione e degli altri organi amministrativi per trattare questioni attinenti alla materia di competenza regionale;

  6. f) l'amministrazione straordinaria nonche' la revoca dell'autorizzazione e la messa in liquidazione delle aziende di credito nei casi previsti dal regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

  7. g) l'assunzione dei servizi previsti dal terzo e quinto comma dell'art. 99 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sostituito dalla legge 10 giugno 1940, n. 933;

  8. h) la nomina di amministratori e di sindaci nei casi in cui la nomina e' demandata per legge agli organi di vigilanza bancaria all'infuori dei casi di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nonche' i "benestare" che la legge demanda agli organi di vigilanza per la nomina di funzionari (regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204).

2. I provvedimenti di cui alla lettera a) del presente articolo vanno adottati dalla regione, sentito il Ministero del tesoro.

3. I provvedimenti di cui alle lettere d) e g) del presente articolo vanno adottati dalla regione sentiti rispettivamente il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia.

4. La regione adotta i provvedimenti di cui alla lettera f) del primo comma del presente articolo:

  1. 1) su motivata proposta vincolante della Banca d'Italia ove i motivi si riferiscono alla competenza di cui al terzo comma dell'art. 1 del presente decreto, tale proposta non e' vincolante per la scelta delle persone cui affidare le funzioni di organi straordinari;

  2. 2) sentito il Ministero del tesoro ove i motivi si riferiscono alla competenza regionale di cui al primo comma del citato art. 1.

5. I provvedimenti previsti dal primo comma dell'art. 99 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sostituito dalla legge 10 giugno 1940, n. 933, l'autorizzazione alla fusione tra aziende di credito una delle quali non abbia carattere regionale, nonche' l'autorizzazione alle casse rurali ed artigiane non aventi carattere regionale ad operare nel territorio della regione sono di competenza degli organi dello Stato, sentita la giunta regionale.

6. Puo' prescindersi dai pareri previsti dal presente articolo, quando non siano pervenuti nel termine di due mesi dalla richiesta e sia rimasto senza effetto un ulteriore invito ad esprimerli nei successivi trenta giorni.

7. Copie dei provvedimenti sono trasmesse alla Banca d'Italia entro dieci giorni dalla loro adozione.

Art. 4

1. La giunta regionale puo' istituire un elenco degli enti e delle aziende di credito a carattere regionale in conformita' alle norme di cui all'art. 29 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, nel quale l'iscrizione e' obbligatoria.

2. La giunta regionale deve dare comunicazione alla Banca d'Italia, entro il termine di dieci giorni, di ogni nuova iscrizione nell'elenco fornendo tutte le indicazioni previste per l'iscrizione all'albo di cui all'art. 29 del citato regio decreto-legge n. 375, per la conseguente iscrizione.

Art. 5

1. Con legge della regione puo' essere disposto, a carico degli enti e delle aziende di credito di cui all'art. 5, punto 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, l'obbligo della trasmissione alla giunta regionale delle situazioni periodiche, dei bilanci nonche' dei verbali delle assemblee.

2. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della giunta regionale circa detti enti ed aziende di credito devono essere tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni.

3. La regione fornisce alle province autonome di Trento e di Bolzano su loro richiesta, i dati ritenuti necessari per la programmazione delle attivita' di loro competenza fermo restando l'obbligo del segreto d'ufficio.

4. Le situazioni periodiche ed i bilanci debbono essere elaborati in cifre complessive, con esclusione di ogni riferimento a singoli nominativi e non possono essere diversi dai documenti che gli enti e le aziende di credito di cui all'art. 5, punto 3, dello statuto speciale, sono comunque tenuti a produrre alla Banca d'Italia a norma delle disposizioni da essa emanate.

Art. 6

1. In relazione a quanto disposto all'art. 1, le attribuzioni che la legge 13 marzo 1953, n. 208, e successive modificazioni, demanda all'amministrazione dello Stato in materia di Mediocredito Trentino-Alto Adige sono esercitate dalla regione, la quale subentra nella titolarita' delle quote di partecipazione statali previo il loro riscatto al valore nominale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 26 marzo 1977
LEONE
ANDREOTTI - STAMMATI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 maggio 1977
Atti di Governo, registro n. 13, foglio n. 8