Sez. 2, Sentenza n. 4891 del 26/04/1993 (Rv. 482045 - 01)
Divisione - Divisione ereditaria - Operazioni divisionali - Assegnazione o attribuzione delle porzioni | Porzioni uguali - Assegnazione mediante estrazione a sorte - Principio a carattere assoluto - Esclusione - Assegnazione diretta - Mancata indicazione della ragione di esclusione del sorteggio - Violazione del principio ex art. 729 cod. civ. - Configurabilità.
Divisione - Divisione ereditaria - Operazioni divisionali - Assegnazione o attribuzione delle porzioni
In tema di divisione ereditaria il principio posto dall'art. 729 cod. civ., secondo cui l'assegnazione delle porzioni eguali è fatta mediante estrazione a sorte non ha carattere assoluto, essendo consentito al giudice di derogarvi allorché la predetta soluzione presenti degli inconvenienti, che peraltro debbono essere opportunamente valutati. Ne deriva che il principio anzidetto è violato quando, pur risultando la coincidenza di valore dei vari lotti, il giudice proceda con il criterio dell'assegnazione diretta, senza indicare alcuna ragione per l'esclusione del sorteggio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 729
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)