Sez. 1, Sentenza n. 415 del 12/02/1973 (Rv. 362387 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE - INTERVENTO IN CAUSA DEL SUCCESSORE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE - INTERVENTO IN CAUSA DEL SUCCESSORE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
La successione a titolo particolare nel diritto controverso, che legittima il successore ad intervenire in causa (nella specie, in fase di appello), si ha non soltanto quando sia alienato l'identico diritto che Forma oggetto della controversia, ma ogni volta che l'alienazione importi, per un rapporto di derivazione sostanziale, il subentrare dell'acquirente nella posizione giuridica attiva o passiva cui inerisce la pretesa dedotta in giudizio. (nella specie, la sentenza denunziata aveva ritenuto applicabile la citata norma anche nell'ipotesi in cui il successore a titolo particolare abbia interesse a resistere a un'Azione di risoluzione, annullamento o rescissione proposta riguardo al titolo di acquisto del suo dante causa. Nell'enunciare il principio di cui in massima, la SC ha respinto le censure del ricorrente, che deduceva l'applicabilita dell'art 111 alle sole azioni reali e non a quelle costitutive, e la soggezione alla efficacia riflessa del giudicato dell'avente causa della parte in forza di atto trascritto successivamente alla trascrizione della domanda ex art 2652 n 1, cod civ; ed ha osservato che era stata proposta unitamente a quella di risoluzione anche una domanda di restituzione - la cui trascrizione produceva gli effetti previsti dall'art 2653, n 1, cod civ per quella dell'Azione di rivendicazione, con soggezione dell'avente causa agli effetti del giudicato - alla quale almeno doveva comunque ritenersi applicabile l'art 111 cod proc civ). (V 1309/65; 321/56; 1173/51; 861/47).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2652 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Civ. art. 2653 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)