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Regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio del 16 novembre 2009 relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (versione codificata)

Testo in vigore al

Art. 16

1. Per un periodo di dodici mesi dalla data di accettazione della loro dichiarazione per la libera pratica, le merci ammesse al beneficio della franchigia di cui all’articolo 12 non possono formare oggetto di prestito, pegno, locazione o cessione a titolo oneroso o gratuito senza preventiva comunicazione alle autorità competenti.

2. Il prestito, il pegno, la locazione o la cessione realizzati prima della scadenza del periodo di cui al paragrafo 1 comportano l’applicazione dei dazi all’importazione relativi alle merci in questione, secondo l’aliquota in vigore alla data del prestito, del pegno, della locazione o della cessione, in funzione della specie e del valore in dogana riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti.

Capo III. Beni personali ricevuti nel quadro di una successione

Art. 17

1. Fatti salvi gli articoli 18, 19 e 20, sono ammessi in franchigia dai dazi all’importazione i beni personali acquisiti per successione legale o per successione testamentaria da una persona fisica avente la residenza normale nel territorio doganale della Comunità.

2. Ai sensi del paragrafo 1, per «beni personali» si intendono tutti i beni contemplati all’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), che costituiscono l’eredità del defunto.

Art. 18

Sono esclusi dalla franchigia:

  1. a) i prodotti alcolici;

  2. b) i tabacchi e i prodotti del tabacco;

  3. c) i mezzi di trasporto a carattere commerciale;

  4. d) i macchinari per uso professionale diversi dagli strumenti portatili delle arti meccaniche o delle libere professioni che erano necessari all’esercizio della professione del defunto;

  5. e) le scorte di materie prime e di prodotti lavorati o semilavorati;

  6. f) il bestiame vivo e le scorte di prodotti agricoli oltre le quantità corrispondenti a un approvvigionamento familiare normale.

Art. 19

1. La franchigia è accordata unicamente per i beni personali dichiarati per la libera pratica al più tardi allo scadere di un termine di due anni dalla data dell’entrata in possesso dei beni (regolamento definitivo della successione). Tuttavia, una proroga di detto termine può essere concessa dalle autorità competenti per circostanze particolari.

2. L’importazione dei beni personali può essere effettuata in più volte entro il termine di cui al paragrafo 1.

Art. 20

Gli articoli 17, 18 e 19 si applicano, mutatis mutandis, ai beni personali acquisiti per successione testamentaria da persone giuridiche svolgenti attività non lucrativa, stabilite nel territorio doganale della Comunità.

Capo IV. Corredi, necessario per gli studi e altri oggetti mobili connessi di alunni e studenti

Art. 21

1. Sono ammessi in franchigia dai dazi all’importazione il corredo, il necessario per gli studi e gli oggetti mobili usati che costituiscono l’arredamento normale di una camera di studente, che appartengono ad alunni o studenti che vengono a soggiornare nel territorio doganale della Comunità per compiervi studi, e che sono destinati al loro uso personale per la durata dei medesimi.

2. Ai sensi del paragrafo 1 si intende:

  1. a) per «alunno o studente», ogni persona regolarmente iscritta a un istituto scolastico per seguire a tempo pieno i corsi che vi vengono svolti;

  2. b) per «corredo», la biancheria personale o di casa, nonché gli indumenti, anche nuovi;

  3. c) per «necessario per gli studi», gli oggetti e strumenti (comprese le calcolatrici e le macchine per scrivere) normalmente utilizzati da alunni e studenti per i loro studi.

Art. 22

La franchigia è accordata almeno una volta per anno scolastico.

Capo V. Spedizioni di valore trascurabile

Art. 23

1. Fatto salvo l’articolo 24, sono ammesse in franchigia dai dazi all’importazione le spedizioni composte di merci di valore trascurabile spedite direttamente da un paese terzo a una persona che si trova nella Comunità.

2. Ai fini del paragrafo 1, per «merci di valore trascurabile» si intendono le merci il cui valore intrinseco non eccede complessivamente 150 EUR per spedizione.

Art. 24

Sono esclusi dalla franchigia:

  1. a) i prodotti alcolici;

  2. b) i profumi e l’acqua da toletta;

  3. c) i tabacchi e i prodotti del tabacco.

Capo VI. Spedizioni inviate da un privato a un altro privato

Art. 25

1. Fatti salvi gli articoli 26 e 27, sono ammesse in franchigia dai dazi all’importazione le merci contenute nelle spedizioni inviate da un paese terzo da parte di un privato ad un altro privato che si trovi nel territorio doganale della Comunità, sempre che si tratti di importazioni prive di ogni carattere commerciale. La franchigia prevista nel presente paragrafo non si applica alle spedizioni provenienti dall’isola di Helgoland.

2. Ai sensi del paragrafo 1, per «importazioni prive di ogni carattere commerciale» si intendono le importazioni riguardanti spedizioni che, a un tempo:

  1. a) presentano carattere occasionale;

  2. b) contengono esclusivamente merci riservate all’uso personale o familiare dei destinatari; tali merci, per la loro natura o quantità, non devono riflettere alcun intento di carattere commerciale;

  3. c) sono inviate dal mittente al destinatario senza alcuna forma di pagamento.

Art. 26

1. La franchigia di cui all’articolo 25, paragrafo 1, è applicata su un valore di 45 EUR per spedizione, ivi compreso il valore delle merci di cui all’articolo 27.

2. Se il valore globale di varie merci supera per spedizione l’importo previsto al paragrafo 1, la franchigia è accordata fino a concorrenza di tale importo per quelle merci che, importate separatamente, avrebbero potuto beneficiare di detta franchigia, fermo restando che il valore di una stessa merce non può essere frazionato.

Art. 27

Per le merci sotto indicate, la franchigia di cui all’articolo 25, paragrafo 1, è limitata per ciascuna spedizione alle quantità sotto elencate:

  1. a) prodotti del tabacco:

    50 sigarette,

    25 sigaretti (sigari aventi un peso massimo di 3 grammi al pezzo),

    10 sigari,

    50 grammi di tabacco da fumo, o

    un assortimento proporzionale di questi vari prodotti;

  2. b) alcole e bevande alcoliche:

    bevande distillate e bevande spiritose con titolo alcolometrico superiore a 22 % vol; alcole etilico non denaturato di 80 % vol e più: 1 litro, oppure

    bevande distillate e bevande spiritose, aperitivi a base di vini o di alcole, tafia, saké o bevande simili con titolo alcolometrico pari o inferiore a 22 % vol; vini spumanti, vini liquorosi: 1 litro, oppure un assortimento proporzionale di questi vari prodotti, e

    vini tranquilli: 2 litri;

  3. c)

    profumi: 50 grammi, o

    acqua da toletta: 0,25 litri.

Capo VII. Beni d’investimento e altri beni strumentali importati in occasione di un trasferimento di attività da un paese terzo nella Comunità

Art. 28

1. Senza pregiudizio delle misure di politica industriale e commerciale vigenti negli Stati membri, sono ammessi in franchigia dai dazi all’importazione, fatti salvi gli articoli da 29 a 33, i beni d’investimento e gli altri beni strumentali appartenenti a imprese che cessano definitivamente la loro attività in un paese terzo per venire a esercitare una simile attività nel territorio doganale della Comunità. Quando l’impresa trasferita è un’azienda agricola, la franchigia viene accordata anche per il bestiame vivo.

2. Ai sensi del paragrafo 1, per «impresa» s’intende un’unità economica completa di produzione o servizi.

Art. 29

La franchigia di cui all’articolo 28 è limitata ai beni di investimento e ai beni strumentali che:

  1. a) salvo casi particolari giustificati dalle circostanze, sono stati effettivamente utilizzati nell’impresa per almeno dodici mesi prima della data di cessazione dell’attività dell’impresa nel paese terzo da cui è trasferita;

  2. b) sono destinati agli stessi usi dopo il trasferimento;

  3. c) sono in rapporto con la natura e le dimensioni dell’impresa considerata.

Art. 30

Sono escluse dal beneficio della franchigia le imprese il cui trasferimento nel territorio doganale della Comunità abbia come causa o scopo la fusione o l’assorbimento con un’impresa stabilita nel territorio doganale della Comunità, senza che vi sia creazione di nuova attività.

Art. 31

Sono esclusi dalla franchigia:

  1. a) i mezzi di trasporto che non hanno carattere di strumenti di produzione o servizi;

  2. b) le provviste di ogni tipo destinate al consumo umano o all’alimentazione degli animali;

  3. c) i combustibili e le scorte di materie prime o di prodotti lavorati o semilavorati;

  4. d) il bestiame in possesso dei commercianti di bestiame.

Art. 32

Salvo casi particolari giustificati dalle circostanze, la franchigia di cui all’articolo 28 è accordata unicamente per i beni d’investimento e altri beni strumentali dichiarati per la libera pratica prima della scadenza di un termine di dodici mesi della data di cessazione dell’attività dell’impresa nel paese terzo di provenienza.

Art. 33

1. Per un periodo di dodici mesi dalla data di accettazione della loro dichiarazione per la libera pratica, i beni d’investimento e gli altri beni strumentali ammessi al beneficio della franchigia non possono essere oggetto di prestito, pegno, locazione o cessione a titolo oneroso o gratuito senza preventiva comunicazione alle autorità competenti. Tale termine può essere prolungato fino a trentasei mesi per quanto riguarda la locazione o la cessione in caso di rischio di abusi.

2. Il prestito, il pegno, la locazione o la cessione effettuati entro il termine di cui al paragrafo 1 comportano l’applicazione dei dazi all’importazione relativi ai beni considerati, secondo l’aliquota in vigore alla data del prestito, del pegno, della locazione o della cessione, in funzione della specie e del valore in dogana riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti.

Art. 34

Gli articoli da 28 a 33 si applicano, mutatis mutandis, ai beni d’investimento e agli altri beni strumentali appartenenti alle persone che esercitano una libera professione e alle persone giuridiche che esercitano un’attività senza scopo di lucro, e che trasferiscono tale attività da un paese terzo nel territorio doganale della Comunità.

Capo VIII. Prodotti ottenuti da coltivatori comunitari su fondi situati in un paese terzo

Art. 35

1. Fatti salvi gli articoli 36 e 37, sono ammessi in franchigia dai dazi all’importazione i prodotti dell’agricoltura, dell’allevamento, dell’apicoltura, dell’orticoltura o della silvicoltura provenienti da fondi situati in un paese terzo in prossimità immediata del territorio doganale della Comunità e coltivati da produttori agricoli la cui azienda abbia sede nel suddetto territorio doganale, in prossimità immediata del paese terzo considerato.

2. Per beneficiare del paragrafo 1, i prodotti dell’allevamento devono provenire da animali originari della Comunità o che siano stati messi in libera pratica in quest’ultima.

Art. 36

La franchigia è limitata ai prodotti che non hanno subito un trattamento diverso da quello in uso dopo la raccolta o la produzione.