Sez. 3, Sentenza n. 31392 del 27/06/2006 Cc. (dep. 21/09/2006) Rv. 236264 - 01
DIFESA E DIFENSORI - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI | Compenso al difensore di testimone ammesso al programma di protezione per i collaboratori di giustizia - Decreto di liquidazione - Motivazione - Parere del consiglio dell'ordine - Necessità - Esclusione.
DIFESA E DIFENSORI - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI
Gli artt. 82 e 115 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 non prevedono più la motivazione del decreto di liquidazione dell'onorario e delle spese spettanti al difensore di testimone ammesso al programma di protezione previsto per i collaboratori di giustizia; ciononostante permane per il giudice - sia pure in forma meno rigorosa - l'obbligo di motivazione del decreto sulla base del principio generale stabilito dall'art. 111, comma sesto, Cost.. (La Corte ha altresì rilevato che, per effetto delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 332, L. 30 dicembre 2004 n. 311 all'art. 82 d.P.R. 115 del 2002, per la liquidazione non è più richiesto il parere del Consiglio dell'Ordine, e, pertanto, il giudice non deve tenere conto di esso anche se presentato).
Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 82, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 115, Legge 30/07/1990 num. 217 art. 12 CORTE COST., Legge 30/12/2004 num. 311 art. 1 com. 332 CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)