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Sez. L, Sentenza n. 3886 del 18/06/1980 (Rv. 407766 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRIGENTE - IN COMPLESSI ORGANISMI AZIENDALI CON DISTINZIONE DI COMPITI ASSEGNATI AD UNA PLURALITA DI DIRIGENTI - ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1980-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/407766-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRIGENTE - IN COMPLESSI ORGANISMI AZIENDALI CON DISTINZIONE DI COMPITI ASSEGNATI AD UNA PLURALITA DI DIRIGENTI - ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*

Anche in complessi organismi aziendali, ove V'e distinzione di compiti - gerarchici o funzionali - assegnati ad una pluralita di dirigenti, per l'attribuzione della qualifica di dirigente resta essenziale la sussistenza nel dipendente del potere di influire sull'andamento aziendale, pur nell'espletamento di mansioni inerenti ad importanti uffici, in funzionale coordinamento con l'organizzazione complessiva dell'azienda. (nella specie, i giudici del merito hanno escluso la qualifica di dirigente per il lavoratore che, pur operando con una certa liberta di apprezzamento e con una certa latitudine di iniziativa di fronte al personale dipendente e di fronte ai terzi, attuava pur sempre le direttive di colui che, con la qualifica di dirigente, era suo diretto ed immediato superiore nella branca amministrativa di cui faceva parte il servizio al quale egli era preposto. La suprema Corte ha confermato tale decisione enunciando il principio di cui alla massima).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)