diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1546 del 05/03/1984 (Rv. 433633 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI DELLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - IMPOSTA (TIPO E TASSO) - COMPLEMENTARE - CONTENZIOSO - IN GENERE - RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - CORRESPONSIONE A CARICO DEL CONTRIBUENTE DEGLI INTERESSI RELATIVI AL TEMPO NECESSARIO PER ACCERTARE GIUDIZIALMENTE L'ESATTO AMMONTARE DELL'IMPONIBILE DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI - NECESSITÀ - CONDIZIONI - TEMPO SU CUI CALCOLARE L'AMMONTARE DEGLI INTERESSI - DEROGHE.*
Stato
decisa il 1984-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433633-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI DELLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - IMPOSTA (TIPO E TASSO) - COMPLEMENTARE - CONTENZIOSO - IN GENERE - RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - CORRESPONSIONE A CARICO DEL CONTRIBUENTE DEGLI INTERESSI RELATIVI AL TEMPO NECESSARIO PER ACCERTARE GIUDIZIALMENTE L'ESATTO AMMONTARE DELL'IMPONIBILE DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI - NECESSITÀ - CONDIZIONI - TEMPO SU CUI CALCOLARE L'AMMONTARE DEGLI INTERESSI - DEROGHE.*

A norma degli artt. 3 della legge 26 gennaio 1961 n. 29 ed unico della legge 28 marzo 1962 n. 147, è a carico del contribuente la corresponsione degli interessi per tutto il tempo necessario per accertare l'esatto ammontare dell'imponibile delle imposte indirette sugli affari, attraverso un procedimento contenzioso che si instauri in conseguenza di omissione o di infedeltà di denunzia di valore, qualora l'esito del giudizio porti ad un accertamento di valore maggiore di quello dichiarato. In tal caso il tempo su cui calcolare l'ammontare degli interessi, va computato dalla data iniziale in cui il tributo avrebbe dovuto essere pagato nel suo esatto ammontare, al momento finale, in cui, esaurito il giudizio, è definitivamente accertato il valore dell'imponibile cui commisurare l'imposta, senza che possa, da tale periodo, detrarsi la durata di una delle fasi del giudizio favorevole al contribuente stesso. Tale principio trova deroga nell'ipotesi in cui il contribuente, nelle more del giudizio paghi od offra di pagare (ma l'offerta sia rifiutata dal fisco) in tutto o in parte l'imposta complementare in contestazione, e per il periodo su cui commisurare gli interessi dovuti sulla somma pagata od offerta, nonché in quella in cui, accertato definitivamente il valore imponibile nel corso del giudizio, il processo tributario continui per la soluzione di questioni estranee all'avvenuta pronuncia di accertamento di valore e sempre che, anche in tal caso, il contribuente, proseguendo il giudizio sotto altri profili, paghi od offra di pagare l'imposta complementare sul valore accertato.*

Riferimenti normativi: Legge 26/01/1961 num. 29 art. 1 CORTE COST., Legge 26/01/1961 num. 29 art. 3, Legge 28/03/1962 num. 147 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)