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Sez. 2, Sentenza n. 15681 del 22/03/2016 Ud. (dep. 14/04/2016) Rv. 266555 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE | Ricettazione da ricettazione - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2016-03-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266555-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE

La ricettazione può avere come reato presupposto anche una precedente ricettazione, sempre che sussista il relativo elemento psicologico e si stabilisca una relazione di fatto con la cosa che ne comporti la disponibilità. (Nella specie, la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto insussistente il reato di cui all'art. 648 cod. pen., nell'ipotesi di utilizzazione di un modulo provento del reato di furto per la formazione di un falso documento d'identità).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)